Art. 156 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l’acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.