Art. 154 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.