Art. 155 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l’agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall’art. 148, comma 2°.

2. Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall’acquisto, rimarrà definitiva l’applicazione della tassa normale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.