Art. 155 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l’agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall’art. 148, comma 2°.
2. Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall’acquisto, rimarrà definitiva l’applicazione della tassa normale.