Art. 152 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli originali degli atti di assegnazione d’appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette Amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.

2. Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate, di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.