Art. 150 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione o gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti allo tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell’art. 110 della vigente legge del registro.
2. Nei casi previsti dall’art. 20 del presento testo unico compete all’Amministrazione finanziaria la facoltà di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, al sensi dell’art. 67 della legge del registro.