Art. 148 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall’art. 147 (comma 2°) nonché la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall’art. 65 della legge di registro, che non sia però quello della mutualità.

2. Peraltro la tassa di registro per l’acquisto delle aree è pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sarà rimborsata l’eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovrà essere chiesto dalla cooperativa o dall’istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa.

3. Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono però assoggettati a tassa fissa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.