Art. 153 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell’art. 38 godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni:

a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale a sensi dell’art. 149 lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprietà od in locazione degli appartamenti;

b) esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette.

2. La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonché di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall’applicazione dell’art. 39, può essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all’uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

3. A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la, ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto all’ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore.

4. Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

5. A tali costruzioni è estesa l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse.(13)

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

La L. 11 luglio 1942, n. 843 ha disposto (con l’art. 3, comma 3) l’abrogazione dell’ultimo comma del presente articolo.

Aggiornamento (13)

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.