Art. 128 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l’esistenza e la conservazione dell’impianto in istato di esercizio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.