Art. 124 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Ove l’imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l’indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell’utente delle condutture.
2. Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l’altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
3. Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.