Art. 122 T.U. Acque L’imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

2. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l’utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

3. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.

4. In tali casi, il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.

5. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.