Art. 120 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell’Autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.