Art. 126 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l’utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

2. In caso di contestazione l’apprezzamento di tale possibilità è d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.

3. La misura dell’indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all’autorità giudiziaria.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.