Art. 125 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell’art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d’uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell’indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

2. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziché l’indennità.

3. La misura dell’indennità e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni è determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

4. Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.