Art. 119 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente.