Cassazione civile, sez. lavoro, 17 ottobre 2018, n. 26016
Lâinsegnante avvocato non può assumere incarichi difensivi nelle controversie in cui è parte lâamministrazione scolastica cui appartiene
Con lâapprovazione del dirigente scolastico, il docente anche abilito come avvocato può svolgere lâattivitĂ forense, con il limite di non poter assumere il mandato difensivo nelle controversie in cui sia parte la stessa amministrazione scolastica.
Allâamministrazione scolastica compete infatti la valutazione in concreto della legittimitĂ dellâassunzione del patrocinio legale, da parte dellâinsegnante â avvocato, nonchĂŠ lâindividuazione delle attivitĂ che, in ragione dellâinterferenza con i compiti istituzionali e lâinsorgere di potenziali conflitti di interesse, non sono consentite ai dipendenti.
Alla generale incompatibilitĂ del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, conv. in L. n. 234 del 1936 e successive modificazioni, richiamata dalla L. n. 339 del 2003, art. 1, comma 1, che consente lâesercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali.
La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dellâattivitĂ forense allâosservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere lâautorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio allâinsegnamento e di svolgere la libera attivitĂ nel rispetto dellâorario di servizio (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 508, comma 15, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53).
Non è dato ritenere, pertanto, che non sussista in capo allâamministrazione scolastica alcun margine per valutare la legittimitĂ dellâassunzione del patrocinio legale da parte del docente-avvocato, cosĂŹ comâè confermato dallâevolversi della disciplina sulle incompatibilitĂ di cui alla L. n. 339 del 2003, la quale, nel ripristinare il generale divieto di svolgimento delle libere professioni in capo ai dipendenti pubblici, anche con rapporto dâimpiego part time, ha mantenuto in vita la facoltĂ per i docenti delle scuole superiori di svolgere la professione forense, ferma restando la possibilitĂ in capo alle amministrazioni scolastiche, di valutare in concreto singoli casi di conflitto dâinteresse o comunque dâinterferenza con i compiti istituzionali del docente.
A stabilire questo principio è stata la sentenza 26016 della Sezione lavoro della Cassazione che ha sancito il seguente principio di diritto:
ÂŤPer effetto della mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 662 del 1997, art. 1, comma 58 bis, (introdotto con la L. n. 140 del 1997) da parte della L. n. 339 del 2003, art. 1, comma 1, allâamministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimitĂ dellâassunzione del patrocinio legale, da parte dellâinsegnante che ivi presti servizio, nonchĂŠ lâindividuazione delle attivitĂ che, in ragione dellâinterferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento allâassunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parteÂť.
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 508, comma 15.
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, lâesercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allâassolvimento di tutte le attivitĂ inerenti alla funzione docente e siano compatibili con lâorario di insegnamento e di servizio.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 17 ottobre 2018, n. 26016






