Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 28349
L’avvocato dipendente di ente pubblico che intende agire per il pagamento dei compensi di una causa in cui ha difeso l’ente deve rivolgersi al giudice del lavoro
L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c.
I compensi percepiti per l’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoro non costituiscono il corrispettivo privatistico per l’attività professionale svolta, ma sono voce retributiva accessoria, spettante se e in quanto sussista specifica previsione da applicare al relativo rapporto di lavoro.
Ne consegue che l’azione per ottenere il riconoscimento di questa voce retributiva accessoria non può essere proposta al giudice individuato dall’art. 637 comma 3 c.p.c. - disposizione che riguarda la diversa fattispecie del rapporto professionale tra l’avvocato e il suo cliente -, ma deve essere proposta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c..
Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 28349






