Art. 68 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 68 Cost. si colloca nella sezione dedicata alle Camere, nella parte seconda della Costituzione, e disciplina le cosiddette immunità parlamentari, cioè le prerogative che sottraggono i membri del Parlamento, entro limiti precisi, all’ordinario esercizio della giurisdizione. La norma non attribuisce un privilegio personale: le garanzie sono poste a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze degli altri poteri, in particolare di quello giudiziario, e solo in via strumentale si riflettono sulla persona del parlamentare. Esse costituiscono una deroga al principio di eguaglianza davanti alla giurisdizione e vanno perciò interpretate in modo rigoroso, senza letture estensive.
Il testo vigente è frutto della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha soppresso l’originaria autorizzazione a procedere, in virtù della quale nessun parlamentare poteva essere sottoposto a procedimento penale senza il consenso della Camera di appartenenza, sostituendola con un sistema di autorizzazioni riferite a singoli atti (ad acta). La disciplina attuativa è contenuta nella legge 20 giugno 2003, n. 140, i cui artt. 3, 4 e 6 regolano rispettivamente l’insindacabilità, le autorizzazioni preventive e l’utilizzo delle intercettazioni occasionali.
Contenuto della disposizione
L’articolo contiene tre distinte garanzie:
Le garanzie del secondo e del terzo comma valgono soltanto per la durata del mandato e riguardano atti specifici: il procedimento penale nei confronti del parlamentare può essere iniziato e proseguito liberamente, salvo il necessario passaggio parlamentare per gli atti indicati.
Profili applicativi
Il nodo più frequente è l’applicazione dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, cioè fuori dalle sedi parlamentari (interviste, trasmissioni televisive, social network), spesso oggetto di azioni per diffamazione. La prerogativa segue un criterio funzionale e non spaziale: le opinioni esterne sono coperte se legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Sono indici rivelatori del nesso la sostanziale corrispondenza di contenuto con un atto parlamentare tipico (interrogazione, mozione, intervento in Aula) e la contestualità temporale, ma la loro mancanza impone una verifica rigorosa, non un’esclusione automatica. Restano fuori dalla garanzia insulti, minacce, attribuzioni di fatti specifici non suffragati da elementi plausibili e attacchi alla persona privi di contenuto politico.
Sul piano processuale, quando la Camera delibera l’insindacabilità, il giudice che ne contesti il fondamento deve sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale; il ricorso deve riportare esattamente le espressioni contestate e attribuirle a ciascun parlamentare, a pena di inammissibilità. Quanto alle intercettazioni, si distinguono le captazioni dirette (su utenze del parlamentare) e indirette (su utenze di terzi ma mirate al parlamentare), che richiedono autorizzazione preventiva ex art. 4 l. 140/2003, dalle captazioni occasionali, per il cui utilizzo occorre l’autorizzazione successiva ex art. 6 della stessa legge. Errore frequente degli uffici inquirenti è estrarre dai dispositivi sequestrati a terzi messaggi o registrazioni del parlamentare senza attivare il procedimento autorizzatorio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il fondamento ultimo dell’insindacabilità risiede nell’art. 67 Cost., per cui ogni parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato; l’art. 54 Cost., che impone a chi svolge funzioni pubbliche di adempierle con disciplina e onore, ne segna i limiti. L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza di ogni cittadino, mentre l’art. 68, terzo comma, aggiunge una garanzia di natura funzionale. I conflitti di attribuzione sono decisi dalla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 134 Cost. Sul piano ordinario rilevano la legge n. 140 del 2003, gli artt. 266 e seguenti c.p.p. sulle intercettazioni, l’art. 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza e l’art. 595 c.p. sulla diffamazione. Per i reati ministeriali la disciplina è invece posta dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.