Art. 68 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Testo in vigore dal 14 novembre 1993

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 68 Cost. si colloca nella sezione dedicata alle Camere, nella parte seconda della Costituzione, e disciplina le cosiddette immunità parlamentari, cioè le prerogative che sottraggono i membri del Parlamento, entro limiti precisi, all’ordinario esercizio della giurisdizione. La norma non attribuisce un privilegio personale: le garanzie sono poste a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze degli altri poteri, in particolare di quello giudiziario, e solo in via strumentale si riflettono sulla persona del parlamentare. Esse costituiscono una deroga al principio di eguaglianza davanti alla giurisdizione e vanno perciò interpretate in modo rigoroso, senza letture estensive.

Il testo vigente è frutto della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha soppresso l’originaria autorizzazione a procedere, in virtù della quale nessun parlamentare poteva essere sottoposto a procedimento penale senza il consenso della Camera di appartenenza, sostituendola con un sistema di autorizzazioni riferite a singoli atti (ad acta). La disciplina attuativa è contenuta nella legge 20 giugno 2003, n. 140, i cui artt. 3, 4 e 6 regolano rispettivamente l’insindacabilità, le autorizzazioni preventive e l’utilizzo delle intercettazioni occasionali.

Contenuto della disposizione

L’articolo contiene tre distinte garanzie:

  • l’insindacabilità (primo comma): i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere, in sede penale, civile o disciplinare, delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una causa di esclusione della responsabilità che opera in modo permanente, anche dopo la cessazione del mandato;
  • l’inviolabilità personale (secondo comma): senza autorizzazione della Camera il parlamentare non può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o altrimenti privato della libertà personale, né mantenuto in detenzione. L’autorizzazione non occorre in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se il parlamentare è colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
  • la tutela delle comunicazioni (terzo comma): analoga autorizzazione è necessaria per sottoporre il parlamentare a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Le garanzie del secondo e del terzo comma valgono soltanto per la durata del mandato e riguardano atti specifici: il procedimento penale nei confronti del parlamentare può essere iniziato e proseguito liberamente, salvo il necessario passaggio parlamentare per gli atti indicati.

Profili applicativi

Il nodo più frequente è l’applicazione dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, cioè fuori dalle sedi parlamentari (interviste, trasmissioni televisive, social network), spesso oggetto di azioni per diffamazione. La prerogativa segue un criterio funzionale e non spaziale: le opinioni esterne sono coperte se legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Sono indici rivelatori del nesso la sostanziale corrispondenza di contenuto con un atto parlamentare tipico (interrogazione, mozione, intervento in Aula) e la contestualità temporale, ma la loro mancanza impone una verifica rigorosa, non un’esclusione automatica. Restano fuori dalla garanzia insulti, minacce, attribuzioni di fatti specifici non suffragati da elementi plausibili e attacchi alla persona privi di contenuto politico.

Sul piano processuale, quando la Camera delibera l’insindacabilità, il giudice che ne contesti il fondamento deve sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale; il ricorso deve riportare esattamente le espressioni contestate e attribuirle a ciascun parlamentare, a pena di inammissibilità. Quanto alle intercettazioni, si distinguono le captazioni dirette (su utenze del parlamentare) e indirette (su utenze di terzi ma mirate al parlamentare), che richiedono autorizzazione preventiva ex art. 4 l. 140/2003, dalle captazioni occasionali, per il cui utilizzo occorre l’autorizzazione successiva ex art. 6 della stessa legge. Errore frequente degli uffici inquirenti è estrarre dai dispositivi sequestrati a terzi messaggi o registrazioni del parlamentare senza attivare il procedimento autorizzatorio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 165: le dichiarazioni extra moenia di critica e denuncia politica sono insindacabili se contribuiscono al dibattito pubblico su questioni di interesse generale e si fondano su dati reali; non lo sono quelle volte solo a difendere un interesse personale o a denigrare la persona dell’avversario, che perdono ogni connessione con una funzione da esercitare con disciplina e onore ai sensi dell’art. 54 Cost.
  • Corte costituzionale, 23 febbraio 2026, n. 19: corrispondenza sostanziale e legame temporale con l’atto parlamentare tipico sono indici del nesso funzionale, non elementi costitutivi; non occorre una coincidenza testuale, e sono coperte le dichiarazioni esterne che partecipano della medesima funzione di indirizzo e controllo del Governo e informano l’elettorato sulle scelte compiute.
  • Corte costituzionale, 5 dicembre 2024, n. 194: l’atto tipico può anche seguire di un giorno le dichiarazioni esterne che lo preannunciano; l’insindacabilità cede però di fronte ad affermazioni gravi e assertive su fatti specifici prive di elementi che ne rendano almeno plausibile l’esistenza, poiché la prerogativa non può tradursi in privilegio personale.
  • Corte costituzionale, 15 febbraio 2024, n. 17: il ricorso per conflitto promosso dal giudice deve riportare in modo esatto le espressioni ritenute diffamatorie e distinguere le dichiarazioni di ciascun parlamentare; una libera sintesi del loro senso rende il conflitto inammissibile.
  • Corte costituzionale, 28 dicembre 2023, n. 227: l’autorizzazione preventiva occorre anche per intercettazioni formalmente disposte su utenze di terzi quando l’indagine muta direzione e mira a comunicazioni del parlamentare, circostanza da accertare con valutazione complessiva degli elementi; i messaggi estratti da dispositivi di terzi richiedono comunque l’autorizzazione.
  • Corte costituzionale, 27 luglio 2023, n. 170: e-mail e messaggi di messaggistica istantanea sono corrispondenza ai fini dell’art. 68 Cost. finché conservano attualità; sequestrato il dispositivo del terzo, gli inquirenti devono sospendere l’estrazione dei messaggi del parlamentare e chiedere l’autorizzazione, mentre l’estratto di conto corrente non è corrispondenza.
  • Corte costituzionale, 23 giugno 2026, n. 111: le videoregistrazioni occulte di colloqui riservati con il parlamentare, effettuate da un privato e rinvenute nel suo dispositivo, rientrano nel sequestro di corrispondenza e non possono essere acquisite senza autorizzazione; se l’iniziativa è dell’autorità procedente, si applica il regime delle intercettazioni.
  • Corte costituzionale, 6 marzo 2019, n. 38: anche i tabulati telefonici, in quanto dati esteriori di fatti comunicativi, sono coperti dalla garanzia del terzo comma; la prerogativa tutela la libertà della funzione e non un diritto individuale, e il legislatore ordinario non può estenderla oltre il dettato costituzionale.

Rapporti con altre norme

Il fondamento ultimo dell’insindacabilità risiede nell’art. 67 Cost., per cui ogni parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato; l’art. 54 Cost., che impone a chi svolge funzioni pubbliche di adempierle con disciplina e onore, ne segna i limiti. L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza di ogni cittadino, mentre l’art. 68, terzo comma, aggiunge una garanzia di natura funzionale. I conflitti di attribuzione sono decisi dalla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 134 Cost. Sul piano ordinario rilevano la legge n. 140 del 2003, gli artt. 266 e seguenti c.p.p. sulle intercettazioni, l’art. 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza e l’art. 595 c.p. sulla diffamazione. Per i reati ministeriali la disciplina è invece posta dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.