Art. 65 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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