Art. 57 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.(20)
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.(20).
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.(20)

Testo in vigore dal 5 novembre 2020

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l’art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Aggiornamento (20)

La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.