Art. 59 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Testo in vigore dal 5 novembre 2020

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.