Art. 60 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.(3)

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l’art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.