Art. 67 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 67 Cost. si colloca nella sezione I del titolo I della parte seconda, dedicata alle Camere, e definisce in una sola proposizione la natura della rappresentanza parlamentare. La norma riprende una tradizione che risale al costituzionalismo liberale e allo Statuto albertino: il parlamentare non è il portavoce degli elettori del proprio collegio, né il delegato di un partito o di un gruppo di interessi, ma rappresenta la Nazione nel suo insieme. Il divieto di mandato imperativo, cioè di un mandato che vincoli giuridicamente l’eletto a istruzioni altrui con possibilità di revoca, serve a garantire che le Camere siano il luogo in cui gli interessi parziali vengono composti in una sintesi orientata all’interesse generale.
Il testo non ha subito modifiche. La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari, ha lasciato intatta la disposizione; nel dibattito politico sono ricorrenti, ma finora non tradotte in norma, le proposte di introdurre sanzioni per il cambio di gruppo durante la legislatura.
Contenuto della disposizione
La norma contiene due affermazioni tra loro complementari.
Il divieto non esclude il rapporto politico con il partito, che l’art. 49 Cost. considera strumento essenziale della democrazia. Il parlamentare può liberamente aderire alle direttive del gruppo e il partito può reagire sul piano politico, ad esempio non ricandidandolo o escludendolo dalla propria organizzazione; ciò che la Costituzione impedisce è che tali vincoli si trasformino in obblighi giuridicamente coercibili sullo status o sull’esercizio del mandato.
Profili applicativi
Le questioni pratiche più frequenti riguardano i patti tra candidati e partiti. Clausole statutarie o contrattuali che prevedano penali per chi abbandona il gruppo, dimissioni in bianco o obblighi di voto conforme sono prive di garanzia giuridica nella parte in cui pretendono di vincolare l’esercizio del mandato: la loro osservanza resta affidata alla coscienza del singolo. Diversa valutazione meritano gli impegni economici, come i contributi periodici al partito, se non collegati al comportamento tenuto in Parlamento; la loro validità va esaminata caso per caso dal giudice civile.
Un secondo ambito è quello dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. La libertà del mandato fonda una sfera di prerogative individuali del parlamentare (partecipare alle discussioni, presentare proposte ed emendamenti, votare), che il singolo può difendere davanti alla Corte costituzionale contro atti degli organi della propria Camera. La Corte richiede però che sia allegata una menomazione grave e manifesta, rilevabile già a una prima delibazione: il semplice ricorso alla questione di fiducia o a procedure accelerate non basta.
L’art. 67 Cost. orienta infine l’interpretazione dell’insindacabilità ex art. 68 Cost., che protegge le opinioni funzionali all’esercizio della rappresentanza della Nazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 67 Cost. si coordina con l’art. 49 Cost., che riconosce ai partiti il ruolo di concorrere alla determinazione della politica nazionale, senza però attribuire loro poteri giuridici sugli eletti. L’art. 68 Cost. ne costituisce il presidio, sottraendo voti e opinioni espressi nell’esercizio delle funzioni a ogni responsabilità giuridica. Gli artt. 71 e 72 Cost. definiscono le prerogative di iniziativa e di partecipazione al procedimento legislativo, mentre l’art. 94 Cost. collega il voto di fiducia alla responsabilità politica, non giuridica, dei parlamentari. Gli artt. 56 e 57 Cost. disciplinano composizione ed elezione delle Camere; l’art. 66 Cost. riserva a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei componenti e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.