Art. 67 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 67 Cost. si colloca nella sezione I del titolo I della parte seconda, dedicata alle Camere, e definisce in una sola proposizione la natura della rappresentanza parlamentare. La norma riprende una tradizione che risale al costituzionalismo liberale e allo Statuto albertino: il parlamentare non è il portavoce degli elettori del proprio collegio, né il delegato di un partito o di un gruppo di interessi, ma rappresenta la Nazione nel suo insieme. Il divieto di mandato imperativo, cioè di un mandato che vincoli giuridicamente l’eletto a istruzioni altrui con possibilità di revoca, serve a garantire che le Camere siano il luogo in cui gli interessi parziali vengono composti in una sintesi orientata all’interesse generale.

Il testo non ha subito modifiche. La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari, ha lasciato intatta la disposizione; nel dibattito politico sono ricorrenti, ma finora non tradotte in norma, le proposte di introdurre sanzioni per il cambio di gruppo durante la legislatura.

Contenuto della disposizione

La norma contiene due affermazioni tra loro complementari.

  • Rappresentanza della Nazione: ogni membro del Parlamento, deputato o senatore, eletto o di nomina, rappresenta l’intera comunità nazionale e non soltanto la circoscrizione in cui è stato eletto. Ne deriva l’eguaglianza di status di tutti i parlamentari, indipendentemente dal sistema elettorale e dal partito di appartenenza.
  • Assenza di vincolo di mandato: l’eletto esercita le funzioni senza essere giuridicamente vincolato a istruzioni degli elettori, del partito o del gruppo. Non è prevista alcuna forma di revoca da parte del corpo elettorale e nessuna conseguenza giuridica può essere collegata al modo in cui il parlamentare vota o si esprime.

Il divieto non esclude il rapporto politico con il partito, che l’art. 49 Cost. considera strumento essenziale della democrazia. Il parlamentare può liberamente aderire alle direttive del gruppo e il partito può reagire sul piano politico, ad esempio non ricandidandolo o escludendolo dalla propria organizzazione; ciò che la Costituzione impedisce è che tali vincoli si trasformino in obblighi giuridicamente coercibili sullo status o sull’esercizio del mandato.

Profili applicativi

Le questioni pratiche più frequenti riguardano i patti tra candidati e partiti. Clausole statutarie o contrattuali che prevedano penali per chi abbandona il gruppo, dimissioni in bianco o obblighi di voto conforme sono prive di garanzia giuridica nella parte in cui pretendono di vincolare l’esercizio del mandato: la loro osservanza resta affidata alla coscienza del singolo. Diversa valutazione meritano gli impegni economici, come i contributi periodici al partito, se non collegati al comportamento tenuto in Parlamento; la loro validità va esaminata caso per caso dal giudice civile.

Un secondo ambito è quello dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. La libertà del mandato fonda una sfera di prerogative individuali del parlamentare (partecipare alle discussioni, presentare proposte ed emendamenti, votare), che il singolo può difendere davanti alla Corte costituzionale contro atti degli organi della propria Camera. La Corte richiede però che sia allegata una menomazione grave e manifesta, rilevabile già a una prima delibazione: il semplice ricorso alla questione di fiducia o a procedure accelerate non basta.

L’art. 67 Cost. orienta infine l’interpretazione dell’insindacabilità ex art. 68 Cost., che protegge le opinioni funzionali all’esercizio della rappresentanza della Nazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 29 ottobre 2021, n. 207: la garanzia del libero mandato vale anche nei rapporti tra parlamentare, partito e gruppo e impedisce vincoli, di fonte legislativa, statutaria o negoziale, idonei a incidere sullo status o sulle modalità del mandato; il parlamentare può seguire le direttive del partito ma anche sottrarvisi, e nessuna conseguenza giuridica può derivare dal voto difforme. Nel caso, la detraibilità fiscale delle erogazioni ai partiti non è stata ritenuta lesiva del principio.
  • Corte costituzionale, 10 giugno 2024, n. 104: l’insindacabilità delle opinioni protegge il nucleo del mandato, che deve svolgersi libero da condizionamenti per realizzare una rappresentanza della Nazione e non di interessi di parte; sono coperte le opinioni che, inserite nel processo politico, mirano a una mediazione tra interessi diversi rispondente all’interesse generale.
  • Corte costituzionale, ord. 29 marzo 2022, n. 80: dal libero mandato discendono prerogative proprie del singolo parlamentare, come partecipare alle discussioni, votare e proporre emendamenti, tutelabili con il conflitto di attribuzione, purché sia allegata una negazione sostanziale o una menomazione evidente; il ricorso privo di ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • Corte costituzionale, ord. 24 settembre 2021, n. 188: la dichiarazione di inammissibilità di una proposta di legge da parte del Presidente della Camera non lede in modo grave e manifesto l’iniziativa legislativa né il libero esercizio del mandato; l’applicazione dei regolamenti parlamentari è sindacabile solo in presenza di menomazioni evidenti.
  • Corte costituzionale, ord. 20 dicembre 2017, n. 277: la posizione della questione di fiducia non lede direttamente la libertà di voto dei cittadini; può semmai incidere, in astratto, sulle attribuzioni dei parlamentari, che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato, ma un senatore non può agire contro il Governo in rappresentanza dell’intera Camera.
  • Corte costituzionale, ord. 13 agosto 2020, n. 196: i partiti politici sono organizzazioni della società civile cui la legge attribuisce alcune funzioni pubbliche, non poteri dello Stato; non sono quindi legittimati a sollevare conflitto di attribuzione, e la titolarità delle prerogative costituzionali resta in capo ai singoli eletti e alle Camere.

Rapporti con altre norme

L’art. 67 Cost. si coordina con l’art. 49 Cost., che riconosce ai partiti il ruolo di concorrere alla determinazione della politica nazionale, senza però attribuire loro poteri giuridici sugli eletti. L’art. 68 Cost. ne costituisce il presidio, sottraendo voti e opinioni espressi nell’esercizio delle funzioni a ogni responsabilità giuridica. Gli artt. 71 e 72 Cost. definiscono le prerogative di iniziativa e di partecipazione al procedimento legislativo, mentre l’art. 94 Cost. collega il voto di fiducia alla responsabilità politica, non giuridica, dei parlamentari. Gli artt. 56 e 57 Cost. disciplinano composizione ed elezione delle Camere; l’art. 66 Cost. riserva a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei componenti e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.