Art. 32 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 32 Cost. è l’unica disposizione della Carta che qualifica espressamente un diritto come “fondamentale”. Collocato nel titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, tutela la salute in una duplice dimensione: come diritto dell’individuo e come interesse della collettività. Da questa doppia natura discende la tensione che attraversa tutta la materia, quella tra autodeterminazione della persona e protezione della salute pubblica.

Il testo non ha mai subito modifiche. Il suo raggio di azione è stato tuttavia ampliato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito la salute tra i limiti all’iniziativa economica privata nell’art. 41 Cost. e la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’art. 9 Cost. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, costituiscono le principali attuazioni legislative della norma.

Contenuto della disposizione

Il primo comma racchiude più situazioni giuridiche distinte:

  • diritto all’integrità psico-fisica, che opera anche nei rapporti tra privati e fonda la risarcibilità del danno biologico;
  • diritto a prestazioni sanitarie, cioè a ricevere cure dal sistema pubblico, la cui misura dipende dalle scelte del legislatore e dalle risorse disponibili;
  • diritto a cure gratuite per gli indigenti, che impone allo Stato di assicurare l’assistenza a chi non è in grado di sostenerne il costo;
  • diritto a un ambiente salubre, ricavato dalla giurisprudenza come proiezione della tutela della persona nei luoghi di vita e di lavoro.

Il secondo comma regola i trattamenti sanitari obbligatori, cioè gli interventi medici imposti anche contro la volontà dell’interessato. Essi sono ammessi solo a tre condizioni: una base legislativa (riserva di legge, che la Corte costituzionale qualifica come relativa, pur esigendo che la legge fissi gli elementi essenziali del trattamento); una finalità che non si esaurisca nella salute del singolo, ma tuteli anche quella altrui; il rispetto della persona umana, limite invalicabile anche per il legislatore. In negativo, la norma fonda il diritto di rifiutare le cure, ossia il principio del consenso informato, che la Corte costituzionale radica congiuntamente negli artt. 2, 13 e 32 Cost.

Profili applicativi

Il diritto alle prestazioni è un diritto finanziariamente condizionato: il legislatore può commisurarne l’estensione alle risorse disponibili, ma non può comprimerne il nucleo irriducibile, legato alla dignità della persona. In concreto questo nucleo coincide con i livelli essenziali di assistenza (LEA), che lo Stato definisce ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e che le Regioni sono tenute a erogare.

Nel contenzioso ricorrono soprattutto tre filoni. Il primo riguarda gli obblighi vaccinali, valutati secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e aderenza ai dati scientifici del momento. Il secondo attiene all’indennizzo per i danni da vaccinazione previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che non presuppone un illecito ma si fonda sul dovere di solidarietà e spetta, a determinate condizioni, anche per le vaccinazioni soltanto raccomandate; resta a carico del richiedente la prova del nesso causale tra somministrazione e menomazione permanente. Il terzo concerne le scelte di fine vita, nelle quali il diritto di rifiutare o interrompere qualunque trattamento, anche salvavita, incontra il dovere dello Stato di proteggere la vita delle persone vulnerabili.

Nella responsabilità sanitaria il consenso informato assume rilievo autonomo: la sua mancanza lede il diritto all’autodeterminazione anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente, mentre il pregiudizio alla salute richiede la prova che il paziente, debitamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 16 luglio 1999, n. 309: le esigenze di finanza pubblica possono condizionare la tutela del diritto alla salute, ma non fino a comprimerne il nucleo irriducibile; l’art. 32 Cost. non tollera un vuoto assoluto di assistenza gratuita per i cittadini indigenti che si trovino temporaneamente all’estero, ferma la discrezionalità del legislatore nel definirne presupposti e modalità.
  • Corte costituzionale, 9 febbraio 2023, n. 14: l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie realizza un bilanciamento non irragionevole né sproporzionato tra dimensione individuale e collettiva della salute; la scelta tra le opzioni offerte dalla scienza medica spetta al legislatore, e la sospensione dall’attività dell’inadempiente non ha natura sanzionatoria ma è misura temporanea e calibrata.
  • Corte costituzionale, 20 febbraio 2023, n. 25: la determinazione del trattamento sanitario imposto è contenuto essenziale riservato alla legge e non può essere demandata a fonti secondarie; è indeterminato, e quindi illegittimo, l’obbligo di vaccinazione che non indichi la malattia da prevenire.
  • Corte costituzionale, 23 giugno 2020, n. 118: il diritto all’indennizzo non dipende dall’obbligatorietà del trattamento ma dal dovere di solidarietà della collettività; chi aderisce a una campagna vaccinale raccomandata, confidando nelle indicazioni delle autorità sanitarie, ha diritto all’indennizzo per i danni permanenti subiti, e i vincoli finanziari non giustificano l’esclusione.
  • Corte costituzionale, 22 novembre 2019, n. 242: il consenso informato è un vero diritto della persona fondato sugli artt. 2, 13 e 32 Cost.; l’aiuto al suicidio non è punibile quando agevoli il proposito, liberamente formato, di una persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di decidere, previa verifica delle condizioni da parte del servizio sanitario pubblico e parere del comitato etico.
  • Corte costituzionale, 18 luglio 2024, n. 135: non esiste un generale diritto al suicidio assistito fondato sulla sola autodeterminazione; il requisito dei trattamenti di sostegno vitale è legittimo, ma va inteso in senso ampio, comprendendo ogni procedura sanitaria la cui omissione condurrebbe prevedibilmente alla morte in breve tempo.
  • Corte costituzionale, 20 maggio 2025, n. 66: il requisito è integrato anche quando il paziente rifiuti fin dall’inizio un trattamento di sostegno vitale di cui vi sia indicazione medica, senza necessità di sottoporvisi per poi interromperlo; non lo è invece in assenza di tale necessità attuale, pur in presenza di prognosi infausta.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 152: confermata la legittimità del medesimo requisito, la Corte ribadisce che le situazioni di chi dipende da trattamenti vitali e di chi non vi dipende sono strutturalmente diverse, e che l’estensione dell’accesso al suicidio assistito è scelta non imposta dalla Costituzione, ma rimessa al legislatore.

Rapporti con altre norme

L’art. 2 Cost. fornisce il fondamento personalistico e solidaristico della tutela, mentre l’art. 13 Cost. presidia la libertà personale contro interventi coattivi sul corpo. L’art. 3 Cost. impone l’eguaglianza nell’accesso alle cure, garantita sul territorio dai livelli essenziali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.; la tutela della salute è invece materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 41 Cost. pone la salute come limite all’iniziativa economica e l’art. 9 Cost. lega la protezione dell’ambiente a quella delle persone. Sul piano civilistico, la lesione della salute è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.; sul piano penale, l’art. 580 c.p. va letto alla luce delle pronunce costituzionali sul fine vita.