Art. 32 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 32 Cost. è l’unica disposizione della Carta che qualifica espressamente un diritto come “fondamentale”. Collocato nel titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, tutela la salute in una duplice dimensione: come diritto dell’individuo e come interesse della collettività. Da questa doppia natura discende la tensione che attraversa tutta la materia, quella tra autodeterminazione della persona e protezione della salute pubblica.
Il testo non ha mai subito modifiche. Il suo raggio di azione è stato tuttavia ampliato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito la salute tra i limiti all’iniziativa economica privata nell’art. 41 Cost. e la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’art. 9 Cost. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, costituiscono le principali attuazioni legislative della norma.
Contenuto della disposizione
Il primo comma racchiude più situazioni giuridiche distinte:
Il secondo comma regola i trattamenti sanitari obbligatori, cioè gli interventi medici imposti anche contro la volontà dell’interessato. Essi sono ammessi solo a tre condizioni: una base legislativa (riserva di legge, che la Corte costituzionale qualifica come relativa, pur esigendo che la legge fissi gli elementi essenziali del trattamento); una finalità che non si esaurisca nella salute del singolo, ma tuteli anche quella altrui; il rispetto della persona umana, limite invalicabile anche per il legislatore. In negativo, la norma fonda il diritto di rifiutare le cure, ossia il principio del consenso informato, che la Corte costituzionale radica congiuntamente negli artt. 2, 13 e 32 Cost.
Profili applicativi
Il diritto alle prestazioni è un diritto finanziariamente condizionato: il legislatore può commisurarne l’estensione alle risorse disponibili, ma non può comprimerne il nucleo irriducibile, legato alla dignità della persona. In concreto questo nucleo coincide con i livelli essenziali di assistenza (LEA), che lo Stato definisce ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e che le Regioni sono tenute a erogare.
Nel contenzioso ricorrono soprattutto tre filoni. Il primo riguarda gli obblighi vaccinali, valutati secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e aderenza ai dati scientifici del momento. Il secondo attiene all’indennizzo per i danni da vaccinazione previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che non presuppone un illecito ma si fonda sul dovere di solidarietà e spetta, a determinate condizioni, anche per le vaccinazioni soltanto raccomandate; resta a carico del richiedente la prova del nesso causale tra somministrazione e menomazione permanente. Il terzo concerne le scelte di fine vita, nelle quali il diritto di rifiutare o interrompere qualunque trattamento, anche salvavita, incontra il dovere dello Stato di proteggere la vita delle persone vulnerabili.
Nella responsabilità sanitaria il consenso informato assume rilievo autonomo: la sua mancanza lede il diritto all’autodeterminazione anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente, mentre il pregiudizio alla salute richiede la prova che il paziente, debitamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2 Cost. fornisce il fondamento personalistico e solidaristico della tutela, mentre l’art. 13 Cost. presidia la libertà personale contro interventi coattivi sul corpo. L’art. 3 Cost. impone l’eguaglianza nell’accesso alle cure, garantita sul territorio dai livelli essenziali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.; la tutela della salute è invece materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 41 Cost. pone la salute come limite all’iniziativa economica e l’art. 9 Cost. lega la protezione dell’ambiente a quella delle persone. Sul piano civilistico, la lesione della salute è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.; sul piano penale, l’art. 580 c.p. va letto alla luce delle pronunce costituzionali sul fine vita.