Art. 33 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2023

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 33 Cost. si colloca nel titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, e apre, insieme all’art. 34 Cost., la disciplina costituzionale della cultura e dell’istruzione. La norma tiene insieme due esigenze: da un lato la libertà dell’arte, della scienza e del loro insegnamento, sottratte a ogni dottrina ufficiale; dall’altro il compito della Repubblica di organizzare un sistema di istruzione pubblico e di garantirne la qualità, senza tuttavia monopolizzarlo.

La ratio è la reazione all’esperienza della scuola di regime, che aveva fatto dell’insegnamento uno strumento di propaganda. Ne derivano il pluralismo scolastico, con la libertà di enti e privati di istituire scuole, e l’autonomia delle istituzioni di alta cultura.

La legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 ha aggiunto un ultimo comma, con cui la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Contenuto della disposizione

Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento (primo comma). La libertà della ricerca e della creazione artistica comprende la scelta dei temi, dei metodi e dei risultati. La libertà di insegnamento spetta al docente, che può svolgere la propria attività didattica secondo le proprie convinzioni scientifiche, nel rispetto dei programmi e degli ordinamenti; nelle scuole e università ideologicamente caratterizzate essa incontra i limiti derivanti dalle finalità dell’istituto, cui il docente ha liberamente aderito.

Scuola pubblica (secondo comma). La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Le norme generali, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), assicurano l’unitarietà del sistema.

Scuole non statali e parità (terzo e quarto comma). Enti e privati possono istituire scuole e istituti di educazione “senza oneri per lo Stato”. La clausola, oggetto di un lungo dibattito, viene comunemente intesa come esclusione di un diritto al finanziamento pubblico, non come divieto assoluto di qualsiasi sostegno. La legge che disciplina la parità deve garantire alle scuole paritarie piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali; la disciplina vigente è contenuta nella legge 10 marzo 2000, n. 62.

Esame di Stato (quinto comma). È prescritto per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la loro conclusione e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Quest’ultima ipotesi riguarda le libere professioni e mira a un accertamento preventivo, con serie garanzie, della preparazione del professionista nell’interesse della collettività e dei clienti.

Autonomia delle istituzioni di alta cultura (sesto comma). Università e accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Si tratta di un’autonomia non piena, la cui estensione è rimessa alla discrezionalità ragionevole del legislatore, oggi definita dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Attività sportiva (settimo comma). Il nuovo comma ha natura promozionale: orienta la legislazione e le politiche pubbliche a favore dello sport, senza attribuire direttamente pretese individuali.

Profili applicativi

Università e Regioni. Le leggi regionali non possono istituire strutture didattiche presso le università senza un accordo con gli organi accademici. Lo Stato, invece, può incidere sullo stato giuridico dei docenti, sulla composizione degli organi e sull’istituzione di nuovi atenei, purché le scelte non siano irragionevoli.

Concorsi universitari. La valutazione dei candidati è affidata a commissioni di professori della materia, in coerenza con la libertà della scienza; il giudizio deve essere motivato, anche in forma comparativa, e resta soggetto al controllo del giudice amministrativo.

Professioni regolamentate. Non ogni abilitazione richiede un esame separato da quello conclusivo degli studi: il legislatore può prevedere forme di accertamento equipollenti, purché serie e oggettive. L’esame di Stato non è imposto per l’accesso al pubblico impiego, per il quale vale il concorso dell’art. 97 Cost. Errore frequente è invocare l’art. 33, quinto comma, Cost. per contestare l’accesso a un albo di chi abbia superato altre selezioni pubbliche ritenute equivalenti.

Docenti di scuole confessionali. Il recesso dell’istituto dal rapporto con il docente che non condivida più l’indirizzo della scuola non viola la libertà di insegnamento, perché la libertà della scuola di tendenza è anch’essa costituzionalmente protetta.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 29 dicembre 1972, n. 195: l’art. 33 Cost. sancisce il pluralismo scolastico e garantisce la libertà delle università confessionali; il potere di scegliere i docenti in base all’adesione alle finalità dell’istituto e di recedere quando tale adesione venga meno è elemento essenziale della libertà della scuola e non lede la libertà di insegnamento del docente.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 1972, n. 143: la composizione elettiva delle commissioni dei concorsi universitari, formate da professori della materia, realizza la libertà dell’insegnamento e l’autonomia universitaria; non è necessaria la predeterminazione di criteri di massima, poiché la valutazione della personalità scientifica è globale, ma il giudizio va motivato per consentirne il controllo giurisdizionale.
  • Corte costituzionale, 26 maggio 1966, n. 51: l’autonomia universitaria comporta che le nuove articolazioni della didattica siano proposte dagli organi accademici; viola l’art. 33 Cost. la legge regionale che istituisce d’autorità un centro presso una facoltà universitaria senza accordo con l’ateneo.
  • Corte costituzionale, 14 maggio 1985, n. 145: l’autonomia delle università, riconosciuta nei limiti delle leggi dello Stato, non è piena e assoluta, ma può essere modulata dal legislatore secondo apprezzamenti discrezionali non irrazionali, anche quanto allo stato giuridico dei docenti e alla composizione degli organi.
  • Corte costituzionale, 7 luglio 1964, n. 77: l’esame di Stato per l’abilitazione professionale riguarda le libere professioni e non i pubblici impiegati, per i quali l’accertamento delle capacità segue le regole dell’art. 97 Cost.; l’art. 33 Cost. non ha cristallizzato la disciplina previgente.
  • Corte costituzionale, 22 dicembre 1980, n. 174: il legislatore determina contenuti e criteri dell’esame di Stato e può riconoscere strumenti equipollenti, purché sia assicurato un serio accertamento preventivo della capacità professionale; è legittima l’iscrizione negli albi forensi dei magistrati militari che abbiano superato il relativo concorso.
  • Corte costituzionale, 15 luglio 1991, n. 346: l’uniformità delle condizioni di parità delle scuole non statali è assicurata dalla legislazione statale, mentre nella formazione professionale di competenza regionale le differenziazioni territoriali sono insite nel riparto costituzionale delle competenze.

Rapporti con altre norme

L’art. 33 Cost. si integra con l’art. 34 Cost., che afferma che la scuola è aperta a tutti, l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore e il diritto dei capaci e meritevoli privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi. La libertà di insegnamento e di ricerca si collega all’art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e all’art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero. Il diritto dei genitori di istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) e la libertà religiosa (artt. 8 e 19 Cost.) sorreggono il pluralismo scolastico. Il riparto delle competenze è dettato dall’art. 117 Cost., che riserva allo Stato le norme generali sull’istruzione e attribuisce alla legislazione concorrente l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e la ricerca scientifica. L’esame di abilitazione professionale si coordina con l’art. 97 Cost. sul concorso per i pubblici impieghi e con l’art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica.