Art. 30 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 30 Cost. chiude, insieme agli artt. 29 e 31 Cost., il nucleo dei rapporti etico-sociali dedicato alla famiglia e disciplina il rapporto di filiazione. La norma pone al centro la responsabilità genitoriale, intesa come complesso di doveri e poteri che nascono dal fatto stesso della procreazione e sono funzionali alla crescita del figlio. Il legislatore costituente, superando l’impostazione del codice del 1942 che relegava i figli nati fuori del matrimonio in una condizione deteriore, ha affermato che i doveri genitoriali non dipendono dall’esistenza del vincolo coniugale tra i genitori.
Il testo dell’articolo non è mai stato modificato, ma la sua attuazione ha conosciuto tappe decisive: la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), la legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione e, soprattutto, la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno affermato l’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.) e sostituito la potestà con la responsabilità genitoriale. Il riferimento ai “diritti dei membri della famiglia legittima” contenuto nel terzo comma va oggi letto alla luce di questa evoluzione legislativa, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in quattro commi, ciascuno con una funzione propria:
Il secondo comma non impone un modello unico di intervento: il legislatore può predisporre istituti diversi, come affidamento, adozione piena e adozione in casi particolari, purché tutti orientati al preminente interesse del minore. Il quarto comma, a sua volta, consente limiti sia sostanziali sia temporali all’azione, purché ragionevoli.
Profili applicativi
Nella pratica forense l’art. 30 Cost. è il parametro di riferimento di tutto il contenzioso sul mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, nelle crisi familiari sia matrimoniali sia di fatto. Il dovere di mantenimento è commisurato alle sostanze dei genitori e alle esigenze del figlio (art. 316-bis c.c.) e non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il diritto del figlio al mantenimento presuppone, tuttavia, che il rapporto di filiazione sia giuridicamente accertato, tramite riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.).
Ricorrente è il tema dell’assegnazione della casa familiare, che la giurisprudenza ha da tempo ricollegato alla tutela del figlio a permanere nel proprio ambiente di vita, a prescindere dal vincolo che lega i genitori. Sul piano penale, l’omesso versamento dell’assegno in favore dei figli integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p. senza distinzione tra figli nati dentro o fuori del matrimonio. In materia di adozione, l’interesse del minore orienta oggi anche questioni come la conservazione delle relazioni affettive con la famiglia d’origine e la scelta del cognome.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 30 Cost. si salda con l’art. 29 Cost. (famiglia fondata sul matrimonio ed eguaglianza dei coniugi), con l’art. 31 Cost. (protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù) e con l’art. 2 Cost., che tutela l’identità personale del figlio. Sul piano codicistico trova attuazione negli artt. 147 e 315-bis c.c. (doveri verso i figli e diritti del figlio), 316 e 316-bis c.c. (responsabilità genitoriale e concorso nel mantenimento), 337-bis e seguenti c.c. (provvedimenti nella crisi della coppia), 269 e seguenti c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) e 330-333 c.c. (decadenza e limitazioni). Il secondo comma trova sviluppo nella legge 4 maggio 1983, n. 184; la tutela penale è affidata agli artt. 570 e 570-bis c.p. Rilevano infine l’art. 8 della CEDU e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che hanno reso il preminente interesse del minore criterio guida di ogni decisione.