Art. 30 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 30 Cost. chiude, insieme agli artt. 29 e 31 Cost., il nucleo dei rapporti etico-sociali dedicato alla famiglia e disciplina il rapporto di filiazione. La norma pone al centro la responsabilità genitoriale, intesa come complesso di doveri e poteri che nascono dal fatto stesso della procreazione e sono funzionali alla crescita del figlio. Il legislatore costituente, superando l’impostazione del codice del 1942 che relegava i figli nati fuori del matrimonio in una condizione deteriore, ha affermato che i doveri genitoriali non dipendono dall’esistenza del vincolo coniugale tra i genitori.

Il testo dell’articolo non è mai stato modificato, ma la sua attuazione ha conosciuto tappe decisive: la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), la legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione e, soprattutto, la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno affermato l’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.) e sostituito la potestà con la responsabilità genitoriale. Il riferimento ai “diritti dei membri della famiglia legittima” contenuto nel terzo comma va oggi letto alla luce di questa evoluzione legislativa, che ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in quattro commi, ciascuno con una funzione propria:

  • diritto e dovere di mantenere, istruire ed educare (primo comma): è una situazione giuridica complessa, che obbliga i genitori verso il figlio e al tempo stesso li protegge dalle ingerenze dei terzi e dello Stato nelle scelte educative; il dovere vale anche per i figli nati fuori del matrimonio;
  • intervento sostitutivo della legge (secondo comma): in caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che i loro compiti siano assolti; è il fondamento costituzionale dell’affidamento familiare, delle misure limitative della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) e dell’adozione;
  • tutela dei figli nati fuori del matrimonio (terzo comma): la legge deve assicurare loro ogni tutela giuridica e sociale, nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia fondata sul matrimonio;
  • ricerca della paternità (quarto comma): riserva alla legge le norme e i limiti dell’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.

Il secondo comma non impone un modello unico di intervento: il legislatore può predisporre istituti diversi, come affidamento, adozione piena e adozione in casi particolari, purché tutti orientati al preminente interesse del minore. Il quarto comma, a sua volta, consente limiti sia sostanziali sia temporali all’azione, purché ragionevoli.

Profili applicativi

Nella pratica forense l’art. 30 Cost. è il parametro di riferimento di tutto il contenzioso sul mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, nelle crisi familiari sia matrimoniali sia di fatto. Il dovere di mantenimento è commisurato alle sostanze dei genitori e alle esigenze del figlio (art. 316-bis c.c.) e non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il diritto del figlio al mantenimento presuppone, tuttavia, che il rapporto di filiazione sia giuridicamente accertato, tramite riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.).

Ricorrente è il tema dell’assegnazione della casa familiare, che la giurisprudenza ha da tempo ricollegato alla tutela del figlio a permanere nel proprio ambiente di vita, a prescindere dal vincolo che lega i genitori. Sul piano penale, l’omesso versamento dell’assegno in favore dei figli integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p. senza distinzione tra figli nati dentro o fuori del matrimonio. In materia di adozione, l’interesse del minore orienta oggi anche questioni come la conservazione delle relazioni affettive con la famiglia d’origine e la scelta del cognome.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 118: il diritto al mantenimento sancito dal primo comma non sorge per il solo fatto biologico della nascita, ma presuppone l’individuazione giuridica del genitore; i commi dell’art. 30 vanno letti gli uni per mezzo degli altri, e la riserva di legge sui limiti alla ricerca della paternità ha portata ampia.
  • Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 121: l’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole è un diritto-dovere distinto dalla titolarità dei poteri genitoriali, che può sussistere anche senza di essi; per questo è illegittima la norma che limitava ai soli alimenti la tutela del figlio non riconoscibile.
  • Corte costituzionale, 3 luglio 1997, n. 216: il vaglio preliminare di ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, allora previsto dall’art. 274 c.c., era legittimo perché tutelava sia il convenuto da azioni temerarie sia il minore, interessato a un accertamento veritiero che non ne pregiudichi lo sviluppo; quel filtro preliminare è stato in seguito eliminato dall’ordinamento.
  • Corte costituzionale, 21 ottobre 2005, n. 394: la responsabilità genitoriale fondata sull’art. 30 Cost. impone regole uniformi a prescindere dal vincolo tra i genitori; il genitore affidatario di figli nati fuori del matrimonio può ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, opponibile ai terzi.
  • Corte costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 335: il terzo comma esprime una regola di equiparazione nei rapporti tra genitori e figli, mentre nei rapporti con gli altri membri della famiglia il criterio di compatibilità opera come clausola generale aperta all’evoluzione del costume; la decisione, relativa al diritto di commutazione allora previsto dall’art. 537 c.c., va oggi letta alla luce della riforma della filiazione del 2012-2013, che ha eliminato quella facoltà.
  • Corte costituzionale, 28 settembre 2023, n. 183: nell’adozione piena la recisione dei rapporti con la famiglia d’origine è inderogabile sul piano giuridico-formale, ma sul piano socio-affettivo opera solo una presunzione relativa; il giudice può preservare relazioni significative con familiari d’origine quando ciò corrisponda al migliore interesse del minore, alla luce degli artt. 2 e 30 Cost.
  • Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 210: nell’adozione in casi particolari il giudice può disporre la sostituzione del cognome dell’adottato con quello dell’adottante, anziché l’anteposizione, quando i consensi siano favorevoli e la sostituzione risponda all’interesse del minore, ad esempio per il totale disinteresse della famiglia d’origine.

Rapporti con altre norme

L’art. 30 Cost. si salda con l’art. 29 Cost. (famiglia fondata sul matrimonio ed eguaglianza dei coniugi), con l’art. 31 Cost. (protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù) e con l’art. 2 Cost., che tutela l’identità personale del figlio. Sul piano codicistico trova attuazione negli artt. 147 e 315-bis c.c. (doveri verso i figli e diritti del figlio), 316 e 316-bis c.c. (responsabilità genitoriale e concorso nel mantenimento), 337-bis e seguenti c.c. (provvedimenti nella crisi della coppia), 269 e seguenti c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) e 330-333 c.c. (decadenza e limitazioni). Il secondo comma trova sviluppo nella legge 4 maggio 1983, n. 184; la tutela penale è affidata agli artt. 570 e 570-bis c.p. Rilevano infine l’art. 8 della CEDU e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che hanno reso il preminente interesse del minore criterio guida di ogni decisione.