Art. 31 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 31 Cost. chiude il gruppo di disposizioni che il titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, riserva alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.). Se l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e l’art. 30 Cost. regola i doveri dei genitori verso i figli, l’art. 31 Cost. impegna la Repubblica a un’azione positiva di sostegno: è una norma programmatica che fonda politiche pubbliche di carattere economico e sociale e che, al tempo stesso, opera come parametro di legittimità delle leggi che incidono su famiglia, maternità e minori.

La disposizione esprime un modello di Stato sociale che non si limita a rispettare l’autonomia familiare, ma ne promuove la formazione e l’adempimento delle funzioni, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Il testo non ha subito modifiche; il suo significato si è però arricchito per effetto delle fonti internazionali, in particolare della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991, n. 176) e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che qualificano come preminente l’interesse del minore.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in due commi:

  • primo comma: la Repubblica agevola, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Rientrano in questa previsione gli strumenti di sostegno al reddito familiare (oggi soprattutto l’assegno unico e universale per i figli, istituito dal d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), le agevolazioni fiscali per carichi di famiglia, i servizi per la prima infanzia e le politiche abitative;
  • secondo comma: la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La tutela della maternità, letta insieme all’art. 37 Cost., si è progressivamente estesa alla genitorialità nel suo complesso, compresa quella adottiva; la protezione dell’infanzia si traduce nel principio del superiore interesse del minore, che orienta il diritto di famiglia, il processo minorile e l’esecuzione penale.

Destinataria del precetto è la Repubblica nel suo insieme: Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nel proprio ambito di competenza. La scelta delle misure e della loro entità spetta alla discrezionalità del legislatore, che però non può introdurre distinzioni irragionevoli tra situazioni omogenee.

Profili applicativi

Sul piano pratico l’art. 31 Cost. viene invocato soprattutto in tre ambiti. Nel diritto del lavoro e della previdenza, a sostegno dell’estensione di congedi, riposi e indennità previsti dal testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) a categorie di genitori originariamente escluse, come i padri, i genitori adottivi e i liberi professionisti. Nel diritto della sicurezza sociale, quale parametro dei requisiti di accesso alle prestazioni familiari, dove la giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato requisiti di residenza prolungata privi di collegamento con lo stato di bisogno. Nel processo penale e nell’esecuzione della pena, dove l’interesse del figlio minore a godere delle cure dei genitori impone di evitare automatismi che precludano al giudice la valutazione del caso concreto.

È frequente l’errore di considerare la norma come fonte di diritti soggettivi immediatamente azionabili a una determinata prestazione: la sua efficacia si dispiega di regola attraverso il giudizio di legittimità costituzionale, in combinazione con l’art. 3 Cost. e con l’art. 37 Cost. Altro profilo da tenere presente è che l’interesse del minore, pur preminente, non è un valore assoluto e può essere bilanciato con altri interessi di rango costituzionale, quali le esigenze di difesa sociale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 332: l’assenza dal lavoro per accudire un minore in affidamento preadottivo risponde, come quella per maternità, all’interesse del minore e non può essere equiparata a un’assenza volontaria ai fini della perdita dell’indennità; la norma contraria viola gli artt. 3, 31 e 37 Cost.
  • Corte costituzionale, 30 giugno 1999, n. 270: in caso di parto prematuro la decorrenza rigida dell’astensione obbligatoria dopo il parto non tutela adeguatamente madre e bambino, perché la madre è costretta a riprendere il lavoro proprio quando il neonato, dimesso dall’ospedale, necessita di assistenza a casa.
  • Corte costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 385: è illegittima l’esclusione del padre libero professionista dall’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento, in alternativa alla madre, per violazione della parità tra figure genitoriali e del valore della protezione della famiglia e del minore.
  • Corte costituzionale, 22 ottobre 2015, n. 205: è illegittimo il limite dei sei anni di età del bambino per l’indennità di maternità della libera professionista in caso di adozione nazionale; l’interesse del minore, che trascende il dato biologico, non può subire discriminazioni legate alla tipologia del rapporto di lavoro della madre o del rapporto di filiazione.
  • Corte costituzionale, 25 luglio 1994, n. 340: la dispensa dalla leva per chi abbia due fratelli già arruolati, configurata come provvidenza a favore delle famiglie numerose in attuazione dell’art. 31, primo comma, Cost., non può essere esclusa proprio quando la famiglia è più numerosa.
  • Corte costituzionale, 9 maggio 1997, n. 127: il principio di favore per la famiglia non è contraddetto dalla legge che subordina l’integrazione al trattamento minimo della pensione anche al reddito del coniuge, purché la soglia di reddito cumulato sia ragionevolmente più elevata di quella prevista per il solo pensionato.
  • Corte costituzionale, 24 gennaio 2017, n. 17: l’interesse del minore a crescere nella propria famiglia, tutelato dall’art. 31, secondo comma, Cost. e dalle fonti internazionali, ha rilievo preminente, specie per il bambino in tenera età rispetto alle cure materne, ma resta bilanciabile con le esigenze cautelari quando la madre sia imputata di gravi delitti.

Rapporti con altre norme

L’art. 31 Cost. va letto con l’art. 29 Cost. (famiglia fondata sul matrimonio ed eguaglianza dei coniugi), l’art. 30 Cost. (dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e tutela dei figli nati fuori del matrimonio) e l’art. 37 Cost., che garantisce alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e consente alla lavoratrice di conciliare lavoro e funzione familiare. Si collega inoltre all’art. 2 Cost. (formazioni sociali), all’art. 3 Cost. (eguaglianza formale e sostanziale), all’art. 34 Cost. (diritto allo studio) e all’art. 38 Cost. (assistenza e previdenza sociale). A livello ordinario trova attuazione, tra l’altro, nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella legge 4 maggio 1983, n. 184, sull’adozione e l’affidamento dei minori, nelle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale (artt. 315-bis e 316 c.c.) e nella disciplina della detenzione domiciliare delle madri (artt. 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354).