Art. 31 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 31 Cost. chiude il gruppo di disposizioni che il titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, riserva alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.). Se l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e l’art. 30 Cost. regola i doveri dei genitori verso i figli, l’art. 31 Cost. impegna la Repubblica a un’azione positiva di sostegno: è una norma programmatica che fonda politiche pubbliche di carattere economico e sociale e che, al tempo stesso, opera come parametro di legittimità delle leggi che incidono su famiglia, maternità e minori.
La disposizione esprime un modello di Stato sociale che non si limita a rispettare l’autonomia familiare, ma ne promuove la formazione e l’adempimento delle funzioni, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Il testo non ha subito modifiche; il suo significato si è però arricchito per effetto delle fonti internazionali, in particolare della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991, n. 176) e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che qualificano come preminente l’interesse del minore.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in due commi:
Destinataria del precetto è la Repubblica nel suo insieme: Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nel proprio ambito di competenza. La scelta delle misure e della loro entità spetta alla discrezionalità del legislatore, che però non può introdurre distinzioni irragionevoli tra situazioni omogenee.
Profili applicativi
Sul piano pratico l’art. 31 Cost. viene invocato soprattutto in tre ambiti. Nel diritto del lavoro e della previdenza, a sostegno dell’estensione di congedi, riposi e indennità previsti dal testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) a categorie di genitori originariamente escluse, come i padri, i genitori adottivi e i liberi professionisti. Nel diritto della sicurezza sociale, quale parametro dei requisiti di accesso alle prestazioni familiari, dove la giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato requisiti di residenza prolungata privi di collegamento con lo stato di bisogno. Nel processo penale e nell’esecuzione della pena, dove l’interesse del figlio minore a godere delle cure dei genitori impone di evitare automatismi che precludano al giudice la valutazione del caso concreto.
È frequente l’errore di considerare la norma come fonte di diritti soggettivi immediatamente azionabili a una determinata prestazione: la sua efficacia si dispiega di regola attraverso il giudizio di legittimità costituzionale, in combinazione con l’art. 3 Cost. e con l’art. 37 Cost. Altro profilo da tenere presente è che l’interesse del minore, pur preminente, non è un valore assoluto e può essere bilanciato con altri interessi di rango costituzionale, quali le esigenze di difesa sociale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 31 Cost. va letto con l’art. 29 Cost. (famiglia fondata sul matrimonio ed eguaglianza dei coniugi), l’art. 30 Cost. (dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e tutela dei figli nati fuori del matrimonio) e l’art. 37 Cost., che garantisce alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e consente alla lavoratrice di conciliare lavoro e funzione familiare. Si collega inoltre all’art. 2 Cost. (formazioni sociali), all’art. 3 Cost. (eguaglianza formale e sostanziale), all’art. 34 Cost. (diritto allo studio) e all’art. 38 Cost. (assistenza e previdenza sociale). A livello ordinario trova attuazione, tra l’altro, nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella legge 4 maggio 1983, n. 184, sull’adozione e l’affidamento dei minori, nelle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale (artt. 315-bis e 316 c.c.) e nella disciplina della detenzione domiciliare delle madri (artt. 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354).