Art. 205 disp. att. c.p.p. Richiesta del testo di leggi straniere
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.