Art. 204-bis disp. att. c.p.p. Comunicazioni dell’autorità giudiziaria in tema di rogatoria

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l’autorità giudiziaria che la invia direttamente all’autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.