Art. 202 disp. att. c.p.p. Consenso dell’interessato alla estradizione per l’estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell’interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.