Art. 201 disp. att. c.p.p. Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.