Art. 201 disp. att. c.p.p. Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.