Art. 205-bis disp. att. c.p.p. Irrevocabilità del consenso nell’ambito di procedure di cooperazione giudiziaria

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l’espletamento di determinati atti, che l’interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l’interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.