Art. 204 disp. att. c.p.p. Comunicazioni all’autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all’estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le comunicazioni previste dall’articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all’autorità giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le comunicazioni dell’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell’emissione del decreto previsto dall’articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.