Art. 203 disp. att. c.p.p. Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l’avvenuta scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza della corte di appello o l’avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.