Art. 415 c.p.p. Reato commesso da persone ignote

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 415 c.p.p. chiude la disciplina dell’archiviazione nel titolo VIII del libro V e regola il procedimento contro ignoti, cioè il caso in cui la notizia di reato non consente di individuare l’autore e l’iscrizione avviene nell’apposito registro (cosiddetto modello 44). La norma adatta a questa situazione le regole generali sulla chiusura delle indagini: poiché manca una persona sottoposta alle indagini da tutelare, il controllo del giudice ha la funzione di verificare che l’inerzia investigativa sia giustificata e di autorizzare, se del caso, la prosecuzione delle ricerche, a garanzia dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

L’articolo è stato sostituito dall’art. 16 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e contiene al comma 4 una disciplina speciale per le archiviazioni cumulative relative ai cosiddetti ignoti seriali. La legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva aggiunto il comma 2-bis, secondo cui il termine dell’art. 405, comma 2, c.p.p. decorreva dal provvedimento del giudice. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) ha soppresso il secondo periodo del comma 2, che consentiva al giudice di ordinare l’iscrizione del nome della persona ritenuta autrice del reato, e ha abrogato il comma 2-bis; il testo vigente è in vigore dal 30 dicembre 2022. Il potere del giudice di ordinare l’iscrizione trova oggi la sua sede generale nell’art. 335-ter c.p.p.

Contenuto della disposizione

Termine e richieste (comma 1). Quando l’autore è ignoto, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla registrazione della notizia di reato, presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione oppure di autorizzazione a proseguire le indagini.

Decisione (comma 2). Se accoglie l’una o l’altra richiesta, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. In caso contrario, si applicano le regole generali del titolo VIII richiamate dal comma 3: il giudice può fissare l’udienza camerale e indicare ulteriori indagini.

Rinvio alle disposizioni generali (comma 3). Si osservano, in quanto applicabili, le altre norme sulla chiusura delle indagini: l’avviso alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata, l’opposizione (art. 410 c.p.p.) e il reclamo per nullità (art. 410-bis c.p.p.).

Ignoti seriali (comma 4). Per le denunce contro ignoti trasmesse dalla polizia giudiziaria con elenchi mensili ai sensi dell’art. 107-bis disp. att. c.p.p., la richiesta e il decreto di archiviazione sono pronunciati cumulativamente, con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere. La regola consente la gestione massiva dei reati di minore allarme rimasti senza autore, come furti e danneggiamenti.

Profili applicativi

Riapertura senza autorizzazione. L’archiviazione contro ignoti non produce preclusioni: legittima il congelamento delle indagini, ma non impedisce di svolgerne di nuove quando emergano elementi per identificare l’autore. A differenza di quanto prevede l’art. 414 c.p.p. per l’indagato già individuato, non occorre l’autorizzazione del giudice alla riapertura.

Passaggio da ignoti a noti. Quando l’autore viene identificato, il pubblico ministero deve procedere all’iscrizione nominativa ai sensi dell’art. 335 c.p.p.; dalla data dell’iscrizione decorrono i termini delle indagini nei confronti dell’indagato. Le questioni sulla tempestività dell’iscrizione si propongono oggi secondo l’art. 335-quater c.p.p.

Deposito telematico. Con l’avvio del processo penale telematico, dal 14 gennaio 2024 le richieste di archiviazione, comprese quelle contro ignoti, devono essere depositate con modalità telematiche. Le difficoltà applicative hanno generato contenzioso sui provvedimenti con cui alcuni giudici hanno dichiarato inammissibili o restituito richieste cumulative depositate in forma cartacea durante un malfunzionamento attestato dal capo dell’ufficio di procura; la giurisprudenza non è univoca nel qualificare tali provvedimenti come abnormi.

Reati permanenti. Nei reati permanenti l’archiviazione non preclude nuove indagini né l’azione penale per condotte successive al periodo considerato dal provvedimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 7 agosto 2024, n. 32166: nel procedimento contro ignoti non occorre l’autorizzazione del giudice per riaprire le indagini dopo l’archiviazione, perché il regime dell’art. 414 c.p.p. tutela la persona già individuata, mentre l’archiviazione contro ignoti si limita a legittimare il congelamento delle indagini; ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 febbraio 2025, n. 7237: ribadisce che l’archiviazione contro ignoti non produce preclusioni rispetto a successive indagini; nel reato permanente, anche in assenza di riapertura, restano possibili nuove investigazioni e l’azione penale per i segmenti temporali successivi all’archiviazione.
  • Cassazione penale, sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 4533: è abnorme, sotto il profilo strutturale e funzionale, il decreto con cui il giudice, sindacando il provvedimento del procuratore che attestava il malfunzionamento del sistema, rifiuta di esaminare la richiesta cumulativa di archiviazione depositata in forma cartacea; annullamento senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. II, 24 febbraio 2025, n. 7460: è abnorme il decreto di inammissibilità della richiesta cumulativa di archiviazione contro ignoti depositata in forma cartacea durante il malfunzionamento attestato, perché esorbita dai poteri del giudice e determina una stasi non rimediabile del procedimento.
  • Cassazione penale, sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 3824: in una vicenda analoga, ha ritenuto non abnorme e dunque non ricorribile il provvedimento di restituzione degli atti, potendo il pubblico ministero reiterare la richiesta nelle forme previste; ricorso dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 415 c.p.p. presuppone l’art. 335 c.p.p. sull’iscrizione delle notizie di reato e si coordina con gli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p. sull’ordine di iscrizione e sul controllo della tempestività dell’iscrizione, con l’art. 405 c.p.p. sui termini delle indagini, con gli artt. 408-410-bis c.p.p. sull’archiviazione, l’opposizione e il reclamo, e con l’art. 414 c.p.p. sulla riapertura delle indagini, la cui autorizzazione non è richiesta nel procedimento contro ignoti. Rilevano inoltre l’art. 107-bis disp. att. c.p.p. sulla trasmissione mensile degli elenchi delle denunce contro ignoti, gli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p. sul deposito telematico e sul malfunzionamento dei sistemi informatici, e l’art. 568 c.p.p. sulla tassatività dei mezzi di impugnazione, entro cui si colloca il rimedio eccezionale del ricorso contro l’atto abnorme. Il fondamento costituzionale è nell’art. 112 Cost.