Art. 408 c.p.p. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Testo in vigore dal 4 aprile 2024

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 408 c.p.p. apre il titolo VIII del libro V, dedicato alla chiusura delle indagini preliminari, e disciplina la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Al termine delle indagini il pubblico ministero ha un’alternativa secca: esercitare l’azione penale oppure chiedere al giudice di archiviare. Il controllo giurisdizionale sulla richiesta garantisce il rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): il pubblico ministero non può rinunciare da sé a procedere, ma deve sottoporre la propria valutazione al giudice per le indagini preliminari, con la partecipazione della persona offesa.

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha riscritto il comma 1 sostituendo il vecchio criterio dell’infondatezza della notizia, interpretato come inidoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, con quello della ragionevole previsione di condanna; ha escluso l’avviso alla persona offesa in caso di remissione della querela e ha introdotto l’informazione sui programmi di giustizia riparativa, poi riformulata dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. In precedenza il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, aveva introdotto il comma 3-bis per i delitti commessi con violenza alla persona, e la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva portato a venti giorni il termine per l’opposizione, a trenta quello del comma 3-bis, estendendo quest’ultimo al furto in abitazione e con strappo.

Contenuto della disposizione

Presupposto (comma 1). Il pubblico ministero chiede l’archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Con la richiesta trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Avviso alla persona offesa (comma 2). Fuori dei casi di remissione della querela, l’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata dell’eventuale archiviazione.

Opposizione (comma 3). Nell’avviso si precisa che entro venti giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini; è inoltre informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Delitti con violenza alla persona (comma 3-bis). Per tali delitti e per il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.) l’avviso è notificato in ogni caso, anche senza richiesta, e il termine per l’opposizione è di trenta giorni.

Profili applicativi

La nuova regola di giudizio. La ragionevole previsione di condanna richiede una prognosi sull’esito del giudizio: non basta che l’accusa sia sostenibile, occorre che gli elementi raccolti rendano probabile una condanna alla stregua della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La stessa regola governa il non luogo a procedere in udienza preliminare (art. 425, comma 3, c.p.p.) e l’udienza predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.). Il criterio, più selettivo del precedente, valorizza il principio di completezza delle indagini e l’esigenza di evitare processi inutili.

Ruolo della persona offesa. Per ricevere l’avviso nei casi ordinari è necessaria la dichiarazione di voler essere informata, da inserire già nella denuncia o nella querela: è un accorgimento elementare spesso trascurato. L’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.).

Vizi e rimedi. Il decreto di archiviazione emesso senza l’avviso dovuto, o prima della scadenza del termine per l’opposizione, è nullo; il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione monocratica previsto dall’art. 410-bis c.p.p., da proporre entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento. Il giudice per le indagini preliminari non può revocare autonomamente il decreto già emesso: la ripresa delle indagini passa per l’autorizzazione alla riapertura dell’art. 414 c.p.p.

Controllo sulle indagini suppletive. Se il giudice, respinta una prima richiesta, ha indicato specifiche indagini da compiere, la successiva decisione deve verificare che il perimetro minimo di quelle investigazioni sia stato rispettato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 28 novembre 2025, n. 38645: la riforma del 2022 ha introdotto per l’archiviazione un criterio più stringente, la ragionevole previsione di condanna in luogo della sostenibilità dell’accusa, allo scopo di evitare processi inutili; è quindi irragionevole pretendere il giudizio per applicare una causa di non punibilità già risultante dagli atti.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 2026, n. 34812: la regola della ragionevole previsione di condanna, comune ad archiviazione, udienza preliminare e udienza predibattimentale, arricchisce il principio di completezza delle indagini, legando l’esercizio dell’azione penale al prevedibile risultato del processo.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 luglio 2026, n. 27178: per i delitti commessi con violenza alla persona l’avviso della richiesta è sempre dovuto e la sua mancanza rende nullo il decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p.; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 2026, n. 17098: non esiste un potere del giudice per le indagini preliminari di revocare da sé il decreto di archiviazione, che gode di una relativa stabilità; il provvedimento di revoca è abnorme e va annullato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 7 maggio 2026, n. 16471: è fondato il ricorso contro l’archiviazione disposta senza considerare il tema di indagine suppletiva in precedenza indicato dal giudice, che costituiva il perimetro minimo dell’attività demandata al pubblico ministero.

Rapporti con altre norme

L’art. 408 c.p.p. si collega agli artt. 405-407 c.p.p. sui termini delle indagini e sull’esercizio dell’azione penale; all’art. 409 c.p.p. sui provvedimenti del giudice, compresa l’ordinanza di imputazione coatta; all’art. 410 c.p.p. sull’opposizione della persona offesa; all’art. 410-bis c.p.p. sulle nullità e sul reclamo; all’art. 411 c.p.p. sulle altre ipotesi di archiviazione, tra cui la particolare tenuità del fatto; all’art. 414 c.p.p. sulla riapertura delle indagini. La medesima regola di giudizio si ritrova negli artt. 425, comma 3, e 554-ter c.p.p. L’informazione sulla giustizia riparativa rinvia all’art. 129-bis c.p.p. e alla disciplina organica del d.lgs. n. 150 del 2022. Per la persona offesa rilevano gli artt. 90 e 90-bis c.p.p.; per l’avocazione l’art. 412 c.p.p. Il fondamento costituzionale è negli artt. 112 e 111 Cost.