Art. 405 c.p.p. Termini per la conclusione delle indagini preliminari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

1-bis. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 24 aprile 2009, n. 121.(166)

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.
Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (166)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 24 aprile 2009, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 29/04/2009, n. 17) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento).

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 405 c.p.p. apre il titolo VIII del libro V, dedicato alla chiusura delle indagini preliminari, e fissa i termini per la conclusione delle indagini. La previsione di una durata massima risponde a una duplice esigenza: impedire che la persona sottoposta alle indagini resti a tempo indefinito in una condizione di incertezza e garantire la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), senza sacrificare l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). Il termine non è un limite all’esercizio dell’azione, ma all’attività investigativa: gli atti compiuti dopo la sua scadenza non possono essere utilizzati (art. 407, comma 3, c.p.p.).

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha profondamente inciso sulla norma. L’art. 98 ha abrogato il comma 1, che disciplinava le forme di esercizio dell’azione penale, oggi trasferite nell’art. 407-bis c.p.p.; l’art. 22 ha sostituito la rubrica, prima intitolata all’inizio dell’azione penale, e il comma 2, che non è più ancorato alla richiesta di rinvio a giudizio ma alla conclusione delle indagini, con termini differenziati in base alla gravità del reato. Le modifiche sono in vigore dal 30 dicembre 2022, secondo l’art. 99-bis del medesimo decreto, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; per le indagini in corso valgono le disposizioni transitorie dell’art. 88-bis.

Il comma 1-bis, inserito dall’art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, imponeva al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2009, n. 121, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: la disposizione, pur ancora riprodotta in alcune raccolte, non è più applicabile.

Contenuto della disposizione

Durata (comma 2). Salvo quanto previsto dagli artt. 406 e 415-bis c.p.p., il pubblico ministero conclude le indagini entro un anno dall’iscrizione del nome della persona cui è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.). Il termine è di sei mesi per le contravvenzioni e di un anno e sei mesi per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, c.p.p.

Reati procedibili a querela o a richiesta (comma 3). Se occorre la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui l’atto perviene al pubblico ministero.

Autorizzazione a procedere (comma 4). Il decorso è sospeso dalla richiesta di autorizzazione fino a quando questa perviene al pubblico ministero.

Proroga e durata massima. Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più di sei mesi, dal giudice per le indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); la durata massima resta quella dell’art. 407 c.p.p. Alla scadenza il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione nei termini dell’art. 407-bis c.p.p.

Profili applicativi

Decorrenza. Il termine decorre dalla formale iscrizione delle generalità della persona nel registro, oggi tenuto in forma informatica: le iscrizioni contro ignoti non lo fanno decorrere. Il termine corre in modo autonomo per ciascun indagato e, per la stessa persona, per ciascuna nuova iscrizione relativa a fatti diversi. Nei reati permanenti, se la condotta prosegue dopo la scadenza, il pubblico ministero può procedere a una nuova iscrizione per il segmento successivo. Quando il pubblico ministero unifica più procedimenti in un unico fascicolo, rileva comunque la data di iscrizione di ciascuna notizia nei confronti di ciascun indagato.

Iscrizione tardiva. Contro il ritardo nell’iscrizione la difesa dispone oggi del rimedio della retrodatazione (art. 335-quater c.p.p.), che consente di far accertare dal giudice la data in cui l’iscrizione avrebbe dovuto avvenire.

Inutilizzabilità e onere difensivo. L’eccezione di inutilizzabilità degli atti tardivi richiede la conoscenza della cronologia delle iscrizioni. La difesa ha diritto di ottenerla e deve attivarsi tempestivamente, perché gli estratti del sistema informativo della cognizione penale provano le iscrizioni e la loro tardiva richiesta non giustifica un’eccezione proposta oltre i limiti consentiti.

Rapporti con il giudicato cautelare. Venuto meno il comma 1-bis, l’esito favorevole del ricorso cautelare non vincola le scelte del pubblico ministero sull’azione penale, che restano condizionate dall’esito complessivo delle indagini.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 29 luglio 2026, n. 28863: il termine di durata delle indagini decorre dalla formale iscrizione delle generalità della persona nel registro dell’art. 335 c.p.p., unico ancoraggio certo per determinarne la durata; motivi infondati.
  • Cassazione penale, sez. II, 16 luglio 2026, n. 26726: il termine decorre in modo autonomo per ciascun indagato dalla sua iscrizione e, per la persona già indagata, da ciascuna successiva iscrizione per fatti ulteriori.
  • Cassazione penale, sez. II, 26 maggio 2026, n. 19064: se in un reato permanente la condotta perdura dopo la scadenza del termine, il pubblico ministero può procedere a nuova iscrizione, senza limiti di utilizzabilità per gli elementi relativi a quel segmento.
  • Cassazione penale, sez. VI, 8 giugno 2026, n. 21078: nei procedimenti contro ignoti il termine dell’art. 405 c.p.p. non decorre, poiché solo l’iscrizione nominativa avvia la durata delle indagini e la successiva fase dell’art. 407-bis c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. V, 7 settembre 2026, n. 33008: la difesa ha diritto di conoscere la cronologia delle iscrizioni per eccepire l’inutilizzabilità degli atti tardivi e non può giustificare un’eccezione tardiva con la mancata conoscenza di dati che avrebbe potuto acquisire.
  • Cassazione penale, sez. II, 9 marzo 2026, n. 9040: dopo la sentenza costituzionale n. 121 del 2009 sul comma 1-bis, l’esito del ricorso cautelare non vincola le determinazioni del pubblico ministero sull’esercizio dell’azione penale.
  • Corte costituzionale, 24 aprile 2009, n. 121: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis, che imponeva la richiesta di archiviazione dopo la pronuncia della Cassazione sull’insussistenza dei gravi indizi.

Rapporti con altre norme

L’art. 405 c.p.p. presuppone l’iscrizione della notizia di reato dell’art. 335 c.p.p. e la retrodatazione dell’art. 335-quater c.p.p. Si completa con l’art. 406 c.p.p. sulla proroga, con l’art. 407 c.p.p. sulla durata massima e sull’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine, con l’art. 407-bis c.p.p. sulle determinazioni conclusive del pubblico ministero e con l’art. 415-bis c.p.p. sull’avviso di conclusione delle indagini; l’avocazione è regolata dall’art. 412 c.p.p. La decorrenza nei reati procedibili a querela rinvia agli artt. 336, 341 e 342 c.p.p.; l’autorizzazione a procedere agli artt. 343 e 344 c.p.p. Per i reati ministeriali valgono le regole della legge 5 giugno 1989, n. 219; davanti al giudice di pace l’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.