Art. 415-bis c.p.p. Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinchè si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.(270)(275)
3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
5-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
5-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
5-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
5-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (270)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l’art. 2, comma 8) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020”.
Aggiornamento (275)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l’art. 2, comma 8) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 415-bis c.p.p. disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, atto con cui il pubblico ministero, prima di esercitare l’azione penale, rende conoscibile all’indagato e al suo difensore l’intero materiale raccolto. La norma realizza una discovery anticipata e consente all’indagato di interloquire prima che la scelta tra archiviazione e azione sia compiuta: può chiedere nuove indagini, depositare memorie e documenti, rendere dichiarazioni o farsi interrogare. Si tratta di un presidio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.), con una funzione anche deflattiva, perché può condurre il pubblico ministero a rivedere le proprie determinazioni.
L’articolo è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti). Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso la notifica al difensore della persona offesa, o in mancanza alla persona offesa, nei procedimenti per maltrattamenti e atti persecutori (artt. 572 e 612-bis c.p.). Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ha aggiunto il comma 2-bis sulle intercettazioni. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito l’informazione sulla facoltà di accedere alla giustizia riparativa e i commi da 5-bis a 5-sexies sulla discovery forzosa in caso di inerzia del pubblico ministero; questi ultimi sono stati abrogati dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo), che ha anche ripristinato l’incipit originario del comma 1. Il testo vigente è in vigore dal 4 aprile 2024.
Contenuto della disposizione
Tempi e destinatari (comma 1). L’avviso è notificato prima della scadenza del termine delle indagini (art. 405, comma 2, c.p.p.), anche se prorogato, a meno che il pubblico ministero non debba chiedere l’archiviazione. Destinatari sono l’indagato e il difensore e, per i reati degli artt. 572 e 612-bis c.p., il difensore della persona offesa o la persona offesa stessa.
Contenuto (commi 2 e 2-bis). L’avviso enuncia sommariamente il fatto, le norme violate, data e luogo, e avverte che la documentazione è depositata in segreteria con facoltà di visione e copia. Se non si è proceduto allo stralcio delle intercettazioni (art. 268, commi 4-6, c.p.p.), avverte della facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi e di ascoltare le registrazioni; il difensore può indicare entro venti giorni le ulteriori registrazioni rilevanti, con possibile ricorso al giudice in caso di rigetto.
Facoltà difensive (comma 3). Entro venti giorni l’indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare atti di investigazione difensiva, chiedere atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere interrogato. Se chiede l’interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi. L’avviso informa inoltre l’indagato e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Nuove indagini (commi 4 e 5). Le indagini sollecitate dall’indagato vanno compiute entro trenta giorni, prorogabili una sola volta dal giudice per non più di sessanta. Gli atti compiuti entro tale termine sono utilizzabili anche se è scaduto il termine generale delle indagini.
Profili applicativi
Natura dei vizi. L’omessa notifica dell’avviso, quando l’avviso è dovuto, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione (artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, c.p.p.): si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Diverso è il caso dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, che le Sezioni Unite riconducono a nullità assoluta.
Interrogatorio richiesto e non svolto. È il vizio più frequente: l’obbligo del pubblico ministero non ammette eccezioni. La richiesta può essere inviata anche per raccomandata, purché ne sia certa la provenienza, e la tempestività si valuta sulla data di spedizione. Attenzione però alla scelta del rito: la richiesta di giudizio abbreviato sana la nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p.
Rinnovazione dell’avviso. Se il pubblico ministero emette e notifica un nuovo avviso, decorre un nuovo termine di venti giorni e l’indagato deve rinnovare in relazione a esso le proprie richieste, comprese quelle di interrogatorio.
Riti senza avviso. L’avviso non è previsto nel procedimento per decreto penale, né nei giudizi direttissimo e immediato, che hanno presupposti propri; il contraddittorio si recupera nella fase successiva, ad esempio con l’opposizione al decreto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’avviso si colloca tra la scadenza dei termini delle indagini (artt. 405-407 c.p.p.) e l’esercizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) o con il decreto di citazione diretta (art. 552 c.p.p.), entrambi nulli se non preceduti dall’avviso e dall’interrogatorio richiesto. Si coordina con gli artt. 408 e 411 c.p.p. sull’archiviazione, con l’art. 268 c.p.p. sulle intercettazioni, con l’art. 375 c.p.p. sull’invito a presentarsi per l’interrogatorio, con gli artt. 391-bis e seguenti c.p.p. sulle investigazioni difensive e con l’art. 129-bis c.p.p. sulla giustizia riparativa. Il regime dei vizi rinvia agli artt. 178, 180 e 183 c.p.p.; nei riti speciali vengono in rilievo gli artt. 438 e 459 c.p.p.