Art. 407 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;(108)(123)
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (108)

Il D.L. 27 settembre 1999, n. 330 convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 407 del codice di procedura penale”.

Aggiornamento (123)

Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l’art. 9, comma 1 ) che “Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 407 del codice di procedura penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 407 c.p.p., nel titolo VIII del libro V dedicato alla chiusura delle indagini preliminari, fissa la durata massima delle indagini, oltre la quale neppure le proroghe dell’art. 406 c.p.p. possono spingersi. La norma realizza il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e protegge l’indagato dal rischio di restare a tempo indeterminato sottoposto a investigazioni; la sanzione dell’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza ne garantisce l’effettività.

La riforma Cartabia (art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, efficace dal 30 dicembre 2022) ha modificato il comma 1, introducendo il termine massimo di un anno per le contravvenzioni accanto a quello ordinario di diciotto mesi, e ha riscritto il comma 3, che non collega più l’inutilizzabilità al mancato esercizio dell’azione penale o alla mancata richiesta di archiviazione nel termine; l’art. 98 dello stesso decreto ha abrogato il comma 3-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che imponeva al pubblico ministero di determinarsi entro tre mesi dalla scadenza. Il catalogo del comma 2, lett. a), è stato più volte esteso: dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 (n. 7-ter, reati informatici contro sistemi di interesse pubblico), dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (n. 7-quater) e dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha inserito il richiamo all’art. 628-bis c.p.

Contenuto della disposizione

Regola generale (comma 1). Salvo il caso dell’art. 393, comma 4, c.p.p. (proroga per il tempo dell’incidente probatorio), le indagini non possono superare diciotto mesi o, per le contravvenzioni, un anno. Il termine decorre dall’iscrizione del nome della persona nel registro dell’art. 335 c.p.p.

Termine biennale (comma 2). La durata massima è di due anni quando le indagini riguardano:

  • i delitti elencati nella lett. a): tra gli altri, associazione di tipo mafioso, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti con finalità di terrorismo, traffico di armi da guerra, traffico aggravato di stupefacenti, reati di sfruttamento sessuale dei minori e di tratta, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, reati informatici contro sistemi di interesse pubblico;
  • notizie di reato che rendono le investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità dei fatti collegati o per l’elevato numero di indagati o persone offese (lett. b);
  • indagini che richiedono atti all’estero (lett. c);
  • procedimenti nei quali è indispensabile il collegamento tra più uffici del pubblico ministero ai sensi dell’art. 371 c.p.p. (lett. d).

Sanzione (comma 3). Salvo quanto previsto dall’art. 415-bis c.p.p., non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. L’inutilizzabilità colpisce solo gli atti compiuti a valle della scadenza, non quelli posti in essere nel termine.

Profili applicativi

Ritardata iscrizione. È il terreno più conteso. Nel sistema anteriore alla riforma Cartabia l’apprezzamento sulla tempestività dell’iscrizione era riservato al pubblico ministero e non sindacabile dal giudice: i ritardi, anche gravi, non producevano effetti sull’utilizzabilità, ferma la responsabilità disciplinare del magistrato. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto la retrodatazione su richiesta di parte (art. 335-quater c.p.p.), ma la norma transitoria dell’art. 88-bis del decreto ne limita l’applicazione: nei procedimenti pendenti al 30 dicembre 2022, per le notizie già iscritte o connesse, continua ad applicarsi la disciplina previgente degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p., e la retrodatazione opera comunque per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma.

Reati permanenti. Nelle indagini per reati permanenti, come la partecipazione o il concorso esterno in associazione mafiosa, un indirizzo giurisprudenziale ammette una nuova iscrizione quando emergano fatti che attestano la protrazione della condotta; la questione va verificata in concreto, perché iscrizioni a catena prive di elementi nuovi sono state ritenute illegittime da un diverso orientamento.

Onere della difesa. Chi eccepisce l’inutilizzabilità deve indicare specificamente gli atti compiuti oltre il termine e illustrarne la decisività: la censura generica è inammissibile.

Rilievo sistematico del catalogo. L’elenco del comma 2, lett. a), non serve soltanto a individuare il termine biennale: è richiamato da numerose norme (registrazione delle informazioni dell’art. 357, comma 3-bis, c.p.p., deroghe all’interrogatorio preventivo dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., termini di custodia cautelare), sicché ogni sua modifica ha effetti ad ampio raggio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 settembre 2009, n. 40538: il termine di durata delle indagini decorre dall’iscrizione effettivamente eseguita dal pubblico ministero, senza che il giudice possa stabilire una diversa decorrenza; i ritardi nell’iscrizione, anche abnormi, non incidono sull’inutilizzabilità prevista dal comma 3, fermi i profili di responsabilità del magistrato.
  • Cassazione penale, sez. I, 1 ottobre 2026, n. 35193: per i fatti anteriori all’introduzione degli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p. resta ferma la regola secondo cui omesse o tardive iscrizioni non sono sindacabili e non determinano l’inutilizzabilità degli atti di indagine.
  • Cassazione penale, sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33635: in forza dell’art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, la retrodatazione dell’art. 335-quater c.p.p. non si applica ai procedimenti pendenti con notizie già iscritte, nei quali continuano a valere gli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. nel testo previgente; la nuova disciplina riguarda le iscrizioni relative a reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma.
  • Cassazione penale, sez. V, 13 maggio 2024, n. 18841: la mancata indicazione degli specifici atti di indagine compiuti oltre il termine dell’art. 407, comma 3, c.p.p. rende generica la censura e impedisce il vaglio di fondatezza in sede di legittimità.

Rapporti con altre norme

L’art. 407 c.p.p. si coordina con l’art. 335 c.p.p. sull’iscrizione della notizia di reato e con gli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p. sull’ordine di iscrizione e sulla retrodatazione; con l’art. 405 c.p.p. sui termini ordinari e con l’art. 406 c.p.p. sulle proroghe; con l’art. 407-bis c.p.p. sui termini per le determinazioni del pubblico ministero dopo la scadenza e con l’art. 415-bis c.p.p. sull’avviso di conclusione delle indagini, richiamato dal comma 3. L’art. 393, comma 4, c.p.p. consente la proroga per il tempo dell’incidente probatorio. La disciplina transitoria è nell’art. 88-bis del d.lgs. n. 150 del 2022. Il catalogo del comma 2 è richiamato, tra l’altro, dagli artt. 291, comma 1-quater, 303 e 357, comma 3-bis, c.p.p.; per la responsabilità degli enti rileva l’art. 56 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.