Art. 409 c.p.p. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione.
Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. Comma abrogato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 409 c.p.p., collocato nel titolo VIII del libro V sulla chiusura delle indagini preliminari, disciplina i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 408 c.p.p. La norma realizza il controllo giurisdizionale sull’inazione del pubblico ministero, indispensabile per rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.): la scelta di non procedere non è rimessa al solo organo dell’accusa, ma passa al vaglio di un giudice che può accoglierla, chiedere ulteriori indagini o ordinare la formulazione dell’imputazione.

Il testo è stato più volte modificato. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha inciso sul comma 1, prevedendo la notifica del provvedimento di archiviazione all’indagato sottoposto a custodia cautelare. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto il termine di tre mesi per la fissazione dell’udienza (comma 2) e per la decisione dopo l’udienza (comma 4), e ha abrogato il comma 6, che prevedeva il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione nei casi di nullità dell’art. 127, comma 5, c.p.p.; i vizi del provvedimento sono oggi fatti valere con il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha infine aggiunto al comma 2 l’informazione alle parti sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; il testo vigente è in vigore dal 30 dicembre 2022.

Contenuto della disposizione

Accoglimento de plano (comma 1). Fuori dei casi di opposizione della persona offesa (art. 410 c.p.p.), il giudice che condivide la richiesta pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento è notificato all’indagato se nei suoi confronti è stata applicata la custodia cautelare.

Mancato accoglimento e udienza camerale (commi 2 e 3). Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa entro tre mesi l’udienza in camera di consiglio, secondo le forme dell’art. 127 c.p.p., dandone avviso al pubblico ministero, all’indagato e alla persona offesa, informati anche della facoltà di accedere alla giustizia riparativa. Gli atti restano depositati in cancelleria e il difensore può estrarne copia. Della fissazione è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello, che può esercitare il potere di avocazione (art. 412 c.p.p.).

Esiti dell’udienza (commi 4 e 5). Il giudice può: indicare con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini necessarie, fissando il termine indispensabile; accogliere la richiesta, provvedendo entro tre mesi; oppure, se non la accoglie e non ritiene necessarie altre indagini, ordinare al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro dieci giorni (cosiddetta imputazione coatta). Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare, applicando in quanto compatibili gli artt. 418 e 419 c.p.p.

Profili applicativi

Limiti del potere del giudice. Il giudice per le indagini preliminari decide sul fatto che gli è sottoposto dal pubblico ministero: può riqualificarlo giuridicamente e ordinare l’imputazione per il medesimo fatto diversamente qualificato, ma non può ordinare l’imputazione per fatti diversi o nei confronti di persone non indagate. In queste ipotesi deve limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, secondo le regole oggi riassunte negli artt. 335 e 335-ter c.p.p., restituendo al pubblico ministero la valutazione sui nuovi temi.

Ulteriori indagini. L’indicazione di nuove indagini devolve al pubblico ministero un tema da sviluppare con autonomia quanto a natura e modalità degli atti; tra esse può rientrare anche l’interrogatorio dell’indagato, e, quando il reato è diverso da quello oggetto della richiesta, occorre la previa iscrizione.

Impugnabilità. In base al principio di tassatività (art. 568 c.p.p.), l’ordinanza che respinge la richiesta e dispone l’imputazione coatta non è ricorribile per cassazione, salvo il caso di abnormità, cioè di un atto che esorbita dai poteri del giudice o determina una stasi irrimediabile del procedimento. Il decreto e l’ordinanza di archiviazione viziati da nullità sono invece censurabili con il reclamo al tribunale in composizione monocratica previsto dall’art. 410-bis c.p.p.

Termini. I termini di tre mesi previsti dai commi 2 e 4, introdotti nel 2017, mirano a evitare la stasi della fase di controllo; il codice non commina espressamente decadenze o nullità per la loro inosservanza, e la loro funzione è dunque essenzialmente acceleratoria.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 marzo 2022, n. 10728: non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, restituisce gli atti perché si proceda all’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di espressione di poteri riconosciuti dall’ordinamento; se l’interrogatorio riguarda un reato diverso, occorre la previa iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. II, 24 luglio 2026, n. 28259: l’ordinanza che, per il medesimo fatto, ne muta la qualificazione giuridica e ordina l’imputazione rientra nei poteri di controllo del giudice e non lede il monopolio dell’azione penale del pubblico ministero; il limite opera solo per fatti ulteriori e distinti. Ricorsi rigettati.
  • Cassazione penale, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39557: è abnorme l’imputazione coatta per un reato strutturalmente diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, come l’abbandono di minore rispetto ai maltrattamenti in famiglia; il giudice deve decidere sul reato richiesto e, se del caso, indicare l’iscrizione della nuova ipotesi. Ordinanza annullata senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. VI, 17 settembre 2026, n. 33702: è inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza che dispone la formulazione dell’imputazione, salvo il caso di abnormità; non è abnorme neppure l’imputazione coatta disposta de plano, potendo il pubblico ministero reiterare la richiesta di archiviazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 409 c.p.p. presuppone l’art. 408 c.p.p., che regola la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato secondo il criterio della ragionevole previsione di condanna, l’art. 410 c.p.p. sull’opposizione della persona offesa e l’art. 411 c.p.p. sugli altri casi di archiviazione, compresa la particolare tenuità del fatto. Il reclamo contro i provvedimenti nulli è disciplinato dall’art. 410-bis c.p.p.; l’avocazione del procuratore generale dall’art. 412 c.p.p.; la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione dall’art. 414 c.p.p.; il procedimento contro ignoti dall’art. 415 c.p.p. Le forme dell’udienza seguono l’art. 127 c.p.p.; l’imputazione coatta rinvia agli artt. 405, 417, 418 e 419 c.p.p.; l’ordine di iscrizione di nuovi indagati trova sede negli artt. 335 e 335-ter c.p.p. Sul piano costituzionale la disciplina attua gli artt. 112 e 111 Cost.; sul piano della giustizia riparativa si raccorda con gli artt. 129-bis c.p.p. e con il d.lgs. n. 150 del 2022.