Art. 413 c.p.p. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 comma 1.

2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.