Art. 727 c.p. Abbandono di animali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

3. All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Testo in vigore dal 1° luglio 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 727 c.p. punisce l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. È una contravvenzione collocata tra quelle concernenti la polizia dei costumi, ma il suo contenuto è stato riscritto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto nel codice i delitti di uccisione e maltrattamento di animali (artt. 544-bis e seguenti c.p.). La norma tutela il sentimento di pietà per gli animali e, secondo la lettura più recente, gli animali stessi in quanto esseri capaci di soffrire, in coerenza con il riferimento alla loro tutela inserito nell’art. 9 Cost. nel 2022.

Il testo vigente, in vigore dal 1° luglio 2025, deriva dalla legge 6 giugno 2025, n. 82 (art. 5, comma 4), che ha elevato l’ammenda a un importo da 5.000 a 10.000 euro, ha previsto l’aumento di un terzo per l’abbandono su strada o nelle sue pertinenze e ha introdotto la sospensione della patente di guida quando il fatto è commesso con l’uso di veicoli.

Contenuto della disposizione

  • Abbandono (primo comma): abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. L’abbandono consiste nel distacco volontario dall’animale, privandolo delle cure e dell’assistenza di cui ha bisogno, anche senza allontanarlo fisicamente (ad esempio lasciandolo per giorni senza cibo in un recinto).
  • Detenzione incompatibile (secondo comma): detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Le sofferenze non devono necessariamente tradursi in una malattia o in lesioni: bastano patimenti apprezzabili, come quelli derivanti da spazi angusti, sporcizia, esposizione alle intemperie, impossibilità di muoversi.
  • Pena: arresto fino a un anno o ammenda da 5.000 a 10.000 euro, aumentata di un terzo per l’abbandono su strada o nelle relative pertinenze.
  • Sanzione accessoria (terzo comma): per l’abbandono commesso mediante veicoli consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, di natura amministrativa.

Trattandosi di contravvenzione, il reato è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: anche la mera negligenza nella custodia integra la fattispecie del secondo comma. Il reato è procedibile d’ufficio; la detenzione incompatibile ha natura permanente e cessa con il miglioramento delle condizioni o con il sequestro dell’animale. La pena alternativa consente l’oblazione discrezionale prevista dall’art. 162-bis c.p., salvo che il giudice la escluda per la gravità del fatto o la persistenza delle conseguenze.

Profili applicativi

La casistica tipica riguarda cani tenuti costantemente su balconi o in box sporchi e non riparati, animali da reddito lasciati nel fango e tra le deiezioni, animali legati a catene corte, cuccioli trasportati in condizioni inadeguate, cani lasciati in auto al sole. Nella prassi, l’accertamento parte da segnalazioni di vicini o associazioni e si fonda sulla relazione del veterinario dell’azienda sanitaria e sulla documentazione fotografica; frequente è il sequestro preventivo dell’animale, con affidamento ad associazioni o enti.

Il punto più delicato è la distinzione con il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), delitto doloso che richiede crudeltà o assenza di necessità e la causazione di lesioni o la sottoposizione a sevizie, fatiche o comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale. L’art. 727, secondo comma, c.p. copre invece l’ipotesi residuale, anche colposa, in cui le gravi sofferenze derivano dalle condizioni di detenzione. Ai fini della difesa, la buona salute apparente dell’animale non esclude il reato quando le condizioni ambientali sono di per sé incompatibili con la sua natura.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 4 settembre 2026, n. 32889: il maltrattamento dell’art. 544-ter c.p. richiede condizioni insopportabili rispetto alle caratteristiche etologiche dell’animale, crudeltà o mancanza di necessità e lesioni o sevizie, distinguendosi dalla contravvenzione dell’art. 727, secondo comma, c.p., ipotesi residuale anche colposa di gravi sofferenze dovute a detenzione incompatibile con la natura dell’animale.
  • Cassazione penale, sez. III, 19 novembre 2025, n. 37675: la detenzione in condizioni contrarie alla natura dell’animale si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto il dolo, e le gravi sofferenze comprendono non solo i processi patologici ma anche i meri patimenti; nel caso di ovini lasciati sotto la pioggia, nel fango e nelle proprie deiezioni, la sofferenza protratta per un tempo apprezzabile è stata ritenuta sufficiente.
  • Cassazione penale, sez. III, 16 marzo 2026, n. 10022: è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di un cane tenuto sul balcone tra i propri escrementi, avendo il tribunale del riesame accertato sulla base delle dichiarazioni del veterinario condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, nonostante le fotografie lo ritraessero in apparente buona salute.

Rapporti con altre norme

L’art. 727 c.p. si coordina con i delitti contro il sentimento per gli animali: l’uccisione (art. 544-bis c.p.), il maltrattamento (art. 544-ter c.p.), gli spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) e i combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), rispetto ai quali ha carattere residuale. In caso di condanna per maltrattamento, spettacoli vietati o combattimenti l’art. 544-sexies c.p. prevede la confisca dell’animale. La disciplina del commercio e trasporto di animali da compagnia (legge 4 novembre 2010, n. 201) e quella sulla prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281) completano il quadro. La sanzione accessoria della sospensione della patente si coordina con il codice della strada quanto all’esecuzione. Sul piano processuale, gli enti e le associazioni di protezione animale possono intervenire nel processo ai sensi dell’art. 91 c.p.p. e chiedere l’affidamento degli animali sequestrati (art. 19-quater disp. coord. c.p.).