Art. 724 c.p. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.(146)
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (146)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: ”o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato“”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 724 c.p. sanziona la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Collocato originariamente tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, tutelava il buon costume e il sentimento religioso della collettività, inteso nel 1930 come sentimento legato alla religione cattolica, allora religione dello Stato.
Due interventi ne hanno trasformato il volto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 1995, ha eliminato il riferimento ai Simboli e alle Persone venerati nella religione dello Stato, lasciando in vita la tutela della sola Divinità, riferibile a tutte le confessioni. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in vigore dal 15 gennaio 2000, ha poi depenalizzato entrambe le ipotesi, trasformandole in illeciti amministrativi. La disposizione resta nel codice penale, ma non descrive più un reato.
Contenuto della disposizione
Requisito comune è la pubblicità: il fatto deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, o comunque in modo da poter essere percepito da più persone (art. 266, ultimo comma, c.p.). L’espressione deve essere oltraggiosa, cioè di disprezzo verso la Divinità, e non una semplice imprecazione priva di riferimento ad essa.
Profili applicativi
Essendo un illecito amministrativo, l’accertamento segue la legge 24 novembre 1981, n. 689: la violazione è contestata dagli agenti accertatori, il trasgressore può pagare in misura ridotta entro sessanta giorni e l’autorità competente a emettere l’ordinanza ingiunzione è il prefetto. Contro l’ordinanza è ammessa opposizione davanti al giudice di pace, secondo le regole del rito ordinario semplificato richiamate dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Si applicano i principi propri dell’illecito amministrativo: legalità, irretroattività, necessità della coscienza e volontà dell’azione, personalità della sanzione.
Nella pratica le contestazioni sono rare. La bestemmia assume maggiore rilievo in altri ambiti: nel diritto del lavoro e nel pubblico impiego, come condotta disciplinarmente rilevante sul luogo di lavoro o a scuola; nei regolamenti sportivi, dove è sanzionata con la squalifica o l’espulsione; nei regolamenti comunali di polizia urbana. Il carattere amministrativo esclude l’applicazione degli istituti penali come la recidiva o la sospensione condizionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione va coordinata con i delitti contro le confessioni religiose (artt. 403-405 c.p.), riformati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, che oggi tutelano in modo paritario tutte le confessioni: le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.) o di cose (art. 404 c.p.) e il turbamento di funzioni religiose (art. 405 c.p.). Le manifestazioni oltraggiose verso i defunti vanno distinte dai delitti di violazione di sepolcro (art. 407 c.p.), vilipendio delle tombe (art. 408 c.p.) e vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.), che restano reati, e dalla diffamazione della memoria del defunto (art. 597, terzo comma, c.p.). Per la procedura sanzionatoria rilevano gli artt. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981; per l’opposizione, l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.