Art. 724 c.p. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.(146)
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (146)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: ”o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato“”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 724 c.p. sanziona la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Collocato originariamente tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, tutelava il buon costume e il sentimento religioso della collettività, inteso nel 1930 come sentimento legato alla religione cattolica, allora religione dello Stato.

Due interventi ne hanno trasformato il volto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 1995, ha eliminato il riferimento ai Simboli e alle Persone venerati nella religione dello Stato, lasciando in vita la tutela della sola Divinità, riferibile a tutte le confessioni. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in vigore dal 15 gennaio 2000, ha poi depenalizzato entrambe le ipotesi, trasformandole in illeciti amministrativi. La disposizione resta nel codice penale, ma non descrive più un reato.

Contenuto della disposizione

  • Bestemmia (primo comma): chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità. Dopo la sentenza costituzionale non rilevano più le offese rivolte ai Simboli o alle Persone venerate (ad esempio i santi o la Madonna), che possono assumere rilievo solo se integrano altri illeciti.
  • Manifestazioni oltraggiose verso i defunti (secondo comma): chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti, intesi come la generalità dei morti o singoli defunti, al di fuori dei casi di vilipendio di tombe o di cadavere.
  • Sanzione: sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro, corrispondente alle originarie lire centomila-seicentomila.

Requisito comune è la pubblicità: il fatto deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, o comunque in modo da poter essere percepito da più persone (art. 266, ultimo comma, c.p.). L’espressione deve essere oltraggiosa, cioè di disprezzo verso la Divinità, e non una semplice imprecazione priva di riferimento ad essa.

Profili applicativi

Essendo un illecito amministrativo, l’accertamento segue la legge 24 novembre 1981, n. 689: la violazione è contestata dagli agenti accertatori, il trasgressore può pagare in misura ridotta entro sessanta giorni e l’autorità competente a emettere l’ordinanza ingiunzione è il prefetto. Contro l’ordinanza è ammessa opposizione davanti al giudice di pace, secondo le regole del rito ordinario semplificato richiamate dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Si applicano i principi propri dell’illecito amministrativo: legalità, irretroattività, necessità della coscienza e volontà dell’azione, personalità della sanzione.

Nella pratica le contestazioni sono rare. La bestemmia assume maggiore rilievo in altri ambiti: nel diritto del lavoro e nel pubblico impiego, come condotta disciplinarmente rilevante sul luogo di lavoro o a scuola; nei regolamenti sportivi, dove è sanzionata con la squalifica o l’espulsione; nei regolamenti comunali di polizia urbana. Il carattere amministrativo esclude l’applicazione degli istituti penali come la recidiva o la sospensione condizionale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440: è illegittimo il primo comma dell’art. 724 c.p. limitatamente alle parole che estendevano la tutela ai Simboli e alle Persone venerati nella religione dello Stato, poiché differenziava la protezione del sentimento religioso in base alla fede professata, in contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost.; rimane la tutela della Divinità, individuabile in relazione alle concezioni delle diverse religioni.
  • Corte costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508: è illegittimo l’art. 402 c.p., che puniva il vilipendio della religione dello Stato, perché una tutela privilegiata della sola religione cattolica contrasta con l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, con l’uguale libertà delle confessioni e con il principio supremo di laicità, che impone allo Stato equidistanza e imparzialità.
  • Corte costituzionale, 29 aprile 2005, n. 168: è illegittimo l’art. 403 c.p. nella parte in cui puniva le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto più gravemente delle offese alle altre confessioni, in applicazione delle esigenze di eguale protezione del sentimento religioso già affermate dalla giurisprudenza costituzionale.

Rapporti con altre norme

La disposizione va coordinata con i delitti contro le confessioni religiose (artt. 403-405 c.p.), riformati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, che oggi tutelano in modo paritario tutte le confessioni: le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.) o di cose (art. 404 c.p.) e il turbamento di funzioni religiose (art. 405 c.p.). Le manifestazioni oltraggiose verso i defunti vanno distinte dai delitti di violazione di sepolcro (art. 407 c.p.), vilipendio delle tombe (art. 408 c.p.) e vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.), che restano reati, e dalla diffamazione della memoria del defunto (art. 597, terzo comma, c.p.). Per la procedura sanzionatoria rilevano gli artt. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981; per l’opposizione, l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.