Art. 719 c.p. Circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

2. 1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

3. 2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

4. 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

5. 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.(2)(9)(12)(102)(157)

Testo in vigore dal 1° marzo 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Aggiornamento (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1947.

Aggiornamento (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1948.

Aggiornamento (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez”.

Aggiornamento (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 719 c.p. elenca le circostanze aggravanti speciali della contravvenzione di esercizio di giochi d’azzardo prevista dall’art. 718 c.p. e dispone che, quando ricorre una di esse, la pena è raddoppiata. La norma non crea una figura autonoma di reato: presuppone integrati tutti gli elementi dell’art. 718 c.p., cioè il tenere o agevolare un gioco d’azzardo in luogo pubblico, aperto al pubblico o in un circolo privato, e vi aggiunge situazioni che il legislatore considera di maggiore allarme. Le quattro ipotesi rispondono a tre diverse logiche: la professionalità dell’organizzazione (casa da gioco), la maggiore diffusività del fatto (pubblico esercizio e poste rilevanti) e la tutela di soggetti vulnerabili (minori). Il testo è quello originario del codice del 1930 e non ha subito modifiche, salvo le norme speciali che escludono l’applicazione degli artt. 718-722 c.p. a bordo delle navi da crociera in navigazione oltre Gibilterra e Suez e delle navi passeggeri del Registro internazionale oltre il mare territoriale.

Contenuto della disposizione

Natura delle circostanze. Si tratta di aggravanti a effetto speciale, perché comportano un aumento della pena superiore a un terzo (art. 63, comma 3, c.p.). Il raddoppio si applica alla pena dell’art. 718 c.p., cioè all’arresto da tre mesi a un anno e all’ammenda. In presenza di più aggravanti dell’art. 719 c.p. il raddoppio opera una sola volta, secondo la regola dell’art. 63, comma 4, c.p., che per le circostanze a effetto speciale concorrenti prevede l’applicazione della pena stabilita per la più grave con facoltà di ulteriore aumento. Essendo circostanze oggettive, si comunicano ai concorrenti che le conoscevano o le ignoravano per colpa (art. 59, comma 2, c.p.).

Casa da gioco (n. 1). L’aggravante colpisce chi ha istituito o tenuto una casa da gioco, cioè un luogo stabilmente organizzato e destinato al gioco d’azzardo, la bisca clandestina. Ciò che la distingue dal semplice tenere un gioco è l’organizzazione stabile: locali attrezzati, personale addetto al banco, alla cassa e alla sorveglianza, afflusso abituale di giocatori. L’espressione istituire si riferisce a chi crea la struttura; tenere a chi la gestisce nel tempo.

Pubblico esercizio (n. 2). Il fatto commesso in un bar, un ristorante, una sala giochi o altro esercizio aperto al pubblico è aggravato perché la clientela indifferenziata dell’esercizio è esposta al gioco senza alcuna selezione, con maggiore pericolo di diffusione. L’aggravante assorbe in sé il requisito del luogo aperto al pubblico richiesto dalla norma base, ma aggiunge la qualificazione commerciale e autorizzata del luogo, che rende il fatto più grave anche per l’abuso del titolo di polizia.

Poste rilevanti (n. 3). La rilevanza delle poste è un concetto relativo, da valutare in rapporto alle condizioni economiche medie e al contesto; non esistono soglie legali. Indici tipici sono il denaro rinvenuto sul tavolo, nelle casse o nella disponibilità degli organizzatori, i registri delle vincite, il meccanismo di acquisto di nuove fiches in contanti dopo la perdita. Questa aggravante segna il confine con la posta tenue che, all’opposto, esclude il fine di lucro e quindi il reato.

Minori (n. 4). La partecipazione al gioco di persone minori degli anni diciotto aggrava il fatto per il pericolo che il gioco rappresenta per la formazione della personalità e per il patrimonio dei giovani. L’aggravante è integrata dalla presenza di anche un solo minore fra i giocatori; non si applica se il minore è semplicemente presente nel locale senza giocare. Ai sensi dell’art. 59 c.p. l’organizzatore risponde dell’aggravante se conosceva l’età del partecipante o la ignorava per colpa.

Profili applicativi

La contestazione dell’aggravante della casa da gioco richiede una motivazione specifica sull’organizzazione. Nella prassi, l’accusa valorizza l’allestimento del locale (tavoli con panno verde, distributori automatici di carte, telecamere di sorveglianza, porte con apertura controllata, servizio bar), la ripartizione dei ruoli fra gli addetti e la frequentazione abituale da parte di un numero elevato di giocatori. Gli stessi elementi sostengono il sequestro preventivo dell’immobile, come bene strumentale al reato, e delle somme rinvenute, destinate alla confisca dell’art. 722 c.p.

Un tema frequente è l’uso dello schermo associativo. Circoli ricreativi e società sportive dilettantistiche, formalmente dedicati a giochi leciti come il bridge o il biliardo, vengono talvolta utilizzati per praticare giochi di pura alea. La giurisprudenza guarda alla realtà effettiva: se nel locale non si svolgono le attività dichiarate e tutto è predisposto per il gioco d’azzardo, l’aggravante della casa da gioco e quella delle poste rilevanti possono essere contestate agli organizzatori, mentre i soci sorpresi a giocare rispondono dell’art. 720 c.p.

Per il pubblico esercizio, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato base nel caso di slot machine di pura alea installate in un bar o in un negozio; l’aggravante del n. 2 è la naturale qualificazione di tali condotte, ferma la necessità di distinguere gli apparecchi vietati dai commi 4 e 5 dell’art. 110 TULPS da quelli leciti dei commi 6 e 7, la cui irregolarità dà luogo a sanzione amministrativa.

Sul piano della prova, vale per le aggravanti la stessa regola che vale per il reato base: occorre accertare in concreto le modalità del gioco, l’entità delle poste e la presenza di minori, non essendo sufficienti descrizioni generiche. Poiché la pena raddoppiata resta congiunta, l’oblazione è comunque esclusa; può invece operare, nei casi marginali, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dell’art. 131-bis c.p., che il giudice deve valutare tenendo conto anche delle aggravanti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. feriale, 23 agosto 2016, n. 35529: è corretta la qualificazione ai sensi dell’art. 718 c.p. dell’installazione e gestione, in un pubblico esercizio, di cinque slot machine con giochi aleatori, con il fine di lucro desunto dalla cospicua somma rinvenuta nelle macchine.
  • Cassazione penale, sez. III, 2 maggio 2023, n. 18040: nel sequestro preventivo di oltre duecentomila euro rinvenuti in una sala di gioco clandestino con numerosi avventori, la veste di organizzatori è stata correttamente attribuita a chi controllava gli accessi e a chi presidiava il tavolo con il denaro, e non ai giocatori.
  • Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 2024, n. 43873: il gioco delle tre campanelle condotto su un banchetto in un’area di servizio integra l’esercizio di gioco d’azzardo in luogo pubblico; il ricorso che prospettava la natura di gioco di abilità è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 24 aprile 2025, n. 15869: il gioco d’azzardo richiede che l’abilità del giocatore abbia un ruolo minimo rispetto all’alea e che vi sia un fine di lucro, escluso solo da poste di valore irrilevante; il giudice deve accertare in concreto, e non in via assertiva, l’aleatorietà e le poste del gioco praticato in un circolo privato.
  • Cassazione penale, sez. III, 9 giugno 2026, n. 21157: è legittimo il sequestro preventivo dell’immobile di una società sportiva dilettantistica allestito con tavoli meccanizzati, sorveglianza e bar, nel quale si praticavano black jack, punto e banco e poker con acquisto di fiches in contanti, perché l’immobile era stato costituito per divenire la sede di una bisca clandestina.

Rapporti con altre norme

  • Art. 718 c.p.: norma base cui le aggravanti accedono.
  • Art. 720 c.p.: partecipazione al gioco, con aggravanti parallele per la sorpresa in casa da gioco o pubblico esercizio e per le poste rilevanti.
  • Art. 721 c.p.: definizione del gioco d’azzardo.
  • Art. 722 c.p.: confisca del denaro e degli strumenti del gioco.
  • Artt. 59 e 63 c.p.: imputazione delle circostanze e disciplina delle aggravanti a effetto speciale.
  • Art. 131-bis c.p.: particolare tenuità del fatto, valutabile anche per le contravvenzioni aggravate.
  • Art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773: apparecchi da gioco leciti e vietati nei pubblici esercizi.
  • Art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401: delitto di organizzazione abusiva di giochi e scommesse, che assorbe le condotte dotate di struttura organizzativa.