Art. 725 c.p. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.