Art. 723 c.p. Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.