Art. 718 c.p. Esercizio di giuochi d’azzardo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.

2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.(2)(9)(12)(102)(157)

Testo in vigore dal 1° marzo 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Aggiornamento (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1947.

Aggiornamento (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1948.

Aggiornamento (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez”.

Aggiornamento (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 718 c.p. apre la serie delle contravvenzioni concernenti il gioco d’azzardo (artt. 718-723 c.p.), collocate nel libro III fra le contravvenzioni di polizia che tutelano i costumi. La disposizione punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. L’interesse tutelato è l’ordine pubblico in senso ampio: impedire che il gioco con poste di denaro, affidato alla sorte, si diffonda in forme incontrollate, con il corredo di rovina economica dei giocatori, usura e infiltrazioni criminali. La norma non è stata toccata dalle depenalizzazioni e resta in vigore: è una contravvenzione punita con l’arresto da tre mesi a un anno congiuntamente all’ammenda, il cui importo, ancora espresso in lire, va convertito secondo le regole generali.

Il quadro normativo è però profondamente mutato per effetto della legislazione speciale. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare l’art. 110, disciplina gli apparecchi da gioco leciti, mentre la l. 13 dicembre 1989, n. 401 punisce come delitto l’organizzazione abusiva di giochi d’azzardo e di scommesse. Ne deriva un sistema nel quale la contravvenzione del codice occupa una posizione residuale, ma non marginale nella prassi. Due disposizioni speciali escludono infine l’applicazione degli artt. 718-722 c.p. a bordo delle navi da crociera in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez (art. 25 l. 11 dicembre 1984, n. 848) e delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale oltre il mare territoriale (art. 5, comma 3, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30).

Contenuto della disposizione

Nozione di gioco d’azzardo. La definizione è fornita dall’art. 721 c.p.: sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Occorrono dunque due requisiti concorrenti. Il primo è l’aleatorietà, che sussiste quando l’abilità del giocatore ha un ruolo minimo rispetto alla fortuna e al caso; il secondo è il fine di lucro, che si esclude soltanto se la posta è così tenue da avere un valore irrilevante. Non conta il nome del gioco ma il modo in cui si svolge in concreto: anche un gioco con componenti di abilità diventa d’azzardo se le regole adottate rendono il risultato casuale e le poste sono rilevanti.

Condotta. Tiene il gioco chi lo organizza e dirige, mettendo a disposizione locale, mezzi e banco; lo agevola chi, pur senza organizzarlo, ne rende possibile o più agevole lo svolgimento, ad esempio procurando il locale, fungendo da cassiere o da addetto alla sorveglianza. La formula colpisce tutti i soggetti che stanno dalla parte dell’organizzazione, distinti dai semplici giocatori, puniti più lievemente dall’art. 720 c.p.

Luogo. Il fatto deve avvenire in luogo pubblico, in luogo aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie. L’ultima locuzione impedisce di aggirare il divieto attraverso lo schermo dell’associazione o del club riservato ai soci: la natura privata del circolo non esclude il reato. Resta fuori dalla norma il gioco in abitazione privata tra conoscenti, salvo che la casa sia di fatto aperta a un numero indeterminato di persone.

Elemento soggettivo. Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa (art. 42, ultimo comma, c.p.); di regola, però, il fatto è doloso, conoscendo l’agente la natura aleatoria e lucrativa del gioco.

Pena e misure. La pena è l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda; le pene sono congiunte, il che esclude l’oblazione dell’art. 162-bis c.p., ammessa solo per le contravvenzioni punite con pena alternativa. Al contravventore abituale o professionale può essere aggiunta, oltre alla libertà vigilata, la cauzione di buona condotta. L’art. 722 c.p. prevede la confisca obbligatoria del denaro esposto nel gioco e degli arnesi e oggetti a esso destinati, anche in caso di proscioglimento per altra causa. Le circostanze aggravanti sono tipizzate nell’art. 719 c.p.

Profili applicativi

Il primo nodo è probatorio. Per la condanna non basta dimostrare la presenza di strumenti astrattamente idonei al gioco d’azzardo: occorre la prova che il gioco si sia effettivamente svolto e che vi fosse il fine di lucro. Per gli apparecchi automatici di natura aleatoria, l’accusa deve provare che le macchine siano state effettivamente utilizzate per il gioco a fini di lucro, non essendo sufficiente la loro potenziale utilizzabilità. Il giudice deve inoltre accertare le regole concretamente applicate: una descrizione generica del gioco, che ne postuli la natura aleatoria senza indicare le fonti di conoscenza e le modalità di svolgimento, non regge in sede di legittimità.

Il secondo nodo è il confine con l’illecito amministrativo dell’art. 110 TULPS. Gli apparecchi collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che offrono giochi non meramente aleatori con costi di giocata e vincite limitati (comma 6), e gli apparecchi di abilità (comma 7) sono leciti; la loro installazione senza nulla osta o con caratteristiche difformi integra la sola sanzione amministrativa del comma 9, che la giurisprudenza ha esteso anche ai cosiddetti totem collegati a piattaforme di gioco online. Restano invece nel campo dell’art. 718 c.p. le slot machine e gli altri apparecchi vietati dai commi 4 e 5, del tutto sconosciuti all’amministrazione finanziaria e dedicati a giochi di pura alea.

Il terzo nodo è il rapporto con il delitto dell’art. 4 l. n. 401 del 1989. L’organizzazione abusiva del gioco d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati e la raccolta abusiva di scommesse richiedono una struttura organizzativa, sia pure non stabile e complessa; in assenza di tale requisito, il fatto degrada nella contravvenzione del codice. È quanto avviene per il gioco delle tre carte o dei tre campanelli praticato per strada: la giurisprudenza esclude la truffa, perché l’abilità del banco è un dato notorio e non un artificio, ed esclude il delitto della legge speciale se manca l’organizzazione, riconducendo il fatto all’art. 718 c.p.

Sul piano cautelare, il sequestro preventivo del denaro e dei locali è legittimo quando risulta il nesso pertinenziale con il gioco: la disponibilità di somme rilevanti da parte di chi presidia il tavolo o la cassa senza giocare è indice del ruolo organizzativo; un immobile allestito con distributori automatici di carte, sorveglianza e bar può essere sequestrato come strumento della bisca.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 2 marzo 2016, n. 25032: per l’accertamento della contravvenzione occorre la prova dell’esistenza di mezzi idonei al gioco, dell’effettivo svolgimento del gioco e, per gli apparecchi automatici aleatori, dell’effettivo utilizzo a fini di lucro; non basta che l’apparecchio sia potenzialmente utilizzabile.
  • Cassazione penale, sez. feriale, 23 agosto 2016, n. 35529: il gioco d’azzardo si configura quando l’abilità del giocatore ha un ruolo minimo rispetto all’alea e sussiste il fine di lucro, escluso solo da poste di valore irrilevante; nella specie, slot machine con giochi aleatori installate in un pubblico esercizio, con il lucro desunto dal denaro rinvenuto nelle macchine.
  • Cassazione penale, sez. II, 17 luglio 2019, n. 48159: il gioco dei tre campanelli e quelli simili delle tre tavolette o delle tre carte non integrano la truffa, perché chi dirige il gioco non pone in essere artifici ma un’abilità notoria; diversamente se all’abilità si aggiunge un’attività fraudolenta.
  • Cassazione penale, sez. III, 2 maggio 2023, n. 18040: è legittimo il sequestro preventivo di oltre duecentomila euro in contanti rinvenuti presso chi presidiava il tavolo di una sala di gioco clandestino e non giocava, perché tale comportamento evidenzia il ruolo di organizzatore e il nesso tra le somme e la contravvenzione.
  • Cassazione penale, sez. feriale, 11 settembre 2024, n. 34268: le sanzioni amministrative dell’art. 110, comma 9, TULPS riguardano solo gli apparecchi dei commi 6 e 7; l’installazione in un esercizio commerciale di slot machine di pura alea, vietate dai commi 4 e 5 e sconosciute all’amministrazione, integra la contravvenzione dell’art. 718 c.p.
  • Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 2024, n. 43873: condurre in un luogo pubblico, su un banchetto, il gioco delle tre campanelle integra l’art. 718 c.p. e non la truffa, perché il partecipante può vincere in modo del tutto aleatorio a prescindere da ogni abilità; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 24 aprile 2025, n. 15869: la condanna per il gioco del mahjong in un circolo privato è stata annullata con rinvio perché la sentenza aveva descritto il gioco per sommi capi, senza indicare le prove sull’aleatorietà e sul fine di lucro concretamente accertati.
  • Cassazione penale, sez. III, 9 giugno 2026, n. 21157: è legittimo il sequestro preventivo dell’immobile di una società sportiva dilettantistica nel quale, dietro lo schermo del bridge e del biliardo, si praticavano black jack, punto e banco e poker con acquisto di fiches in contanti, trattandosi di bene strumentale alla bisca clandestina.

Rapporti con altre norme

  • Art. 719 c.p.: circostanze aggravanti che raddoppiano la pena (casa da gioco, pubblico esercizio, poste rilevanti, minori).
  • Art. 720 c.p.: partecipazione al gioco d’azzardo, fattispecie residuale per chi non concorre nell’art. 718 c.p.
  • Art. 721 c.p.: definizione legale del gioco d’azzardo, con i requisiti del fine di lucro e dell’aleatorietà.
  • Art. 722 c.p.: confisca obbligatoria del denaro e degli strumenti del gioco.
  • Art. 723 c.p.: esercizio abusivo di giochi non d’azzardo in contrasto con le prescrizioni dell’autorità.
  • Art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773: disciplina degli apparecchi da gioco leciti e vietati, in rapporto di specialità con la norma del codice.
  • Art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401: delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse, che richiede una struttura organizzativa.
  • Art. 640 c.p.: la truffa ricorre solo se al gioco si aggiungono artifici o raggiri ulteriori rispetto all’abilità del banco.
  • Art. 162-bis c.p.: oblazione facoltativa, inapplicabile all’art. 718 c.p. per la congiunzione di arresto e ammenda.