Art. 720 c.p. Partecipazione a giuochi d’azzardo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
2. La pena è aumentata:
3. 1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
4. 2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.(2)(9)(12)(102)(157)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.
Aggiornamento (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1947.
Aggiornamento (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1948.
Aggiornamento (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez”.
Aggiornamento (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 720 c.p. completa il sistema delle contravvenzioni sul gioco d’azzardo punendo il semplice giocatore. Mentre l’art. 718 c.p. colpisce chi tiene o agevola il gioco, cioè chi sta dalla parte dell’organizzazione, questa norma riguarda chi, senza essere concorso in quella contravvenzione, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in un circolo privato. La pena è nettamente più lieve, l’arresto fino a sei mesi oppure l’ammenda, in alternativa fra loro, con un aumento se il giocatore è sorpreso in una casa da gioco o in un pubblico esercizio e se ha impegnato poste rilevanti. L’interesse tutelato è il medesimo della norma base, la difesa dei costumi e dell’ordine pubblico contro la diffusione del gioco con poste di denaro affidato al caso; il giocatore è però considerato, più che un protagonista dell’illecito, un soggetto che vi concorre dal lato della domanda e che spesso ne è anche vittima. La disposizione, nel testo originario del 1930, è tuttora in vigore; le pene pecuniarie, ancora espresse in lire nel codice, si convertono secondo le regole generali.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo e clausola di riserva. La norma si apre con una clausola di sussidiarietà: risponde dell’art. 720 c.p. solo chi non è concorso nella contravvenzione dell’art. 718 c.p. Il giocatore che abbia anche contribuito all’organizzazione, ad esempio procurando il locale, tenendo il banco o reclutando altri giocatori, risponde della norma più grave e non di questa. La distinzione fra organizzatore e partecipante è dunque il primo accertamento da compiere e si fonda su dati di fatto: chi presidia la cassa o il tavolo senza giocare, chi controlla gli accessi, chi ha la disponibilità delle somme è organizzatore; chi si limita a puntare è partecipante.
Condotta e requisito della sorpresa. Il fatto punito è il prendere parte al gioco d’azzardo, inteso secondo la definizione dell’art. 721 c.p., cioè un gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. La norma richiede che il giocatore sia colto mentre gioca: il verbo rinvia alla sorpresa in flagranza da parte della polizia o di chi effettua il controllo. Questo requisito, che alcuni ritengono una condizione di punibilità e altri un elemento della fattispecie, ha una ricaduta pratica importante: la prova della partecipazione si fonda di regola sull’osservazione diretta degli operanti che accedono al locale e trovano i giocatori ai tavoli con denaro o fiches. Non è punibile chi abbia giocato in passato e non sia stato sorpreso durante il gioco.
Luogo. Anche qui il fatto deve avvenire in luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie. Il gioco in abitazione privata fra conoscenti resta fuori dalla norma, salvo che la casa sia di fatto aperta a un numero indeterminato di persone.
Elemento soggettivo. Trattandosi di contravvenzione, basta la colpa; il giocatore deve comunque rendersi conto della natura aleatoria del gioco e della posta in denaro.
Pena e aggravanti. La pena alternativa, arresto fino a sei mesi o ammenda, apre la strada all’oblazione facoltativa dell’art. 162-bis c.p. e alla sostituzione delle pene detentive brevi. La pena è aumentata, nella misura ordinaria fino a un terzo (art. 64 c.p.), se il giocatore è sorpreso in una casa da gioco o in un pubblico esercizio (n. 1) e per chi ha impegnato poste rilevanti (n. 2). L’art. 722 c.p. impone la confisca del denaro esposto nel gioco e degli strumenti, anche in caso di proscioglimento per altre cause.
Profili applicativi
Nella prassi l’art. 720 c.p. viene contestato in blocco a tutte le persone trovate ai tavoli durante un accesso delle forze dell’ordine in circoli privati o in locali adibiti a bisca. La difesa del singolo giocatore si muove su tre direttrici: contestare la natura di gioco d’azzardo del gioco praticato, che deve essere accertata in concreto e non desunta dal nome o da una descrizione sommaria; contestare il fine di lucro, quando le poste sono tenui; contestare la sorpresa in flagranza, se il giocatore non è stato visto giocare ma soltanto trovato nel locale.
L’oblazione dell’art. 162-bis c.p. è il rimedio tipico per definire il procedimento. Essa però non è un diritto: il giudice può respingerla per la gravità del fatto, valutata alla stregua dei criteri dell’art. 133 c.p., compresa la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali. L’oblazione è inoltre esclusa per legge per i recidivi reiterati e per i contravventori abituali o professionali. Allo stesso modo, la particolare tenuità del fatto dell’art. 131-bis c.p. può essere negata, anche con motivazione implicita, quando il giudice fissa la pena sopra il minimo valorizzando la gravità della condotta.
Per gli organizzatori, la qualificazione del fatto come art. 718 c.p. anziché art. 720 c.p. ha conseguenze rilevanti: la pena è congiunta, l’oblazione è preclusa, le aggravanti dell’art. 719 c.p. raddoppiano la pena e le somme nella loro disponibilità sono soggette a sequestro e confisca. È quindi frequente che l’imputato cerchi di accreditarsi come semplice giocatore; la giurisprudenza guarda al comportamento concreto tenuto al momento dell’accesso.
Va ricordato che il giocatore che partecipa a giochi leciti con apparecchi irregolari ai sensi dell’art. 110, commi 6 e 7, TULPS non commette reato, perché la violazione è solo amministrativa e riguarda il gestore; l’art. 720 c.p. presuppone un gioco d’azzardo in senso proprio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme