Art. 518-undevicies c.p. Fatto commesso all’estero
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
Testo in vigore dal 23 marzo 2022
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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