Art. 518-sexiesdecies c.p. Circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravità;
2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.

2. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell’articolo 36.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.