Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Testo in vigore dal 23 marzo 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.